Cassazione Civile, Ordinanza n. 15664/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il dipendente aveva lavorato alle dipendenze dell'ente in forza di una serie di contratti a tempo determinato reiterati e prorogati dal 1° luglio 2011, per poi essere assunto a tempo indeterminato dal 1° agosto 2017 con inquadramento nel III livello del CCNL applicato. In giudizio aveva sostenuto: la violazione della normativa regionale pugliese che, a suo dire, avrebbe imposto la conversione del rapporto; il superamento del limite massimo di proroghe/durata dei contratti a termine; la violazione dell'art. 2103 c.c. e della disciplina collettiva perché, dopo la stabilizzazione, era stato inquadrato in un livello inferiore rispetto alle mansioni che assumeva di avere svolto, chiedendo la conversione del rapporto sin dal 1° luglio 2011, le retribuzioni per i periodi non lavorati, il risarcimento del danno da abuso del contratto a termine e le differenze retributive per mansioni superiori. Il Tribunale aveva riconosciuto solo il superiore inquadramento nel IV livello con differenze dal 3 agosto 2017; la Corte d'appello aveva invece escluso la conversione retroattiva, ritenuto che la stabilizzazione avesse dato luogo a un nuovo rapporto distinto da quello a termine e, in accoglimento dell'appello incidentale della datrice, aveva negato le mansioni superiori dopo la stabilizzazione. In cassazione il lavoratore ha proposto tre motivi: 1) nullità/inesistenza della notificazione della sentenza d'appello per difetti della copia notificata, con conseguente inidoneità a far decorrere il termine breve; 2) nullità della sentenza per asserita omessa pronuncia e violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto necessaria una prova ulteriore delle mansioni, nonostante la non contestazione; 3) violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva sul inquadramento, lamentando che le mansioni svolte dopo la stabilizzazione fossero riconducibili al IV livello e non al III, e denunciando anche motivazione apparente/contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, perché il ricorso per cassazione era stato comunque notificato entro il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non riportava adeguatamente il petitum e gli atti rilevanti, ed è stato comunque ritenuto infondato nel merito perché la Corte d'appello aveva correttamente escluso ogni automatismo tra inquadramento precedente alla stabilizzazione e successivo rapporto a tempo indeterminato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile/improcedibile: improcedibile perché non era stato depositato il testo integrale del contratto collettivo nazionale richiamato; inammissibile quanto al contratto integrativo, perché la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. non è deducibile per i contratti integrativi se non sotto il profilo dei canoni ermeneutici o del vizio motivazionale; inoltre la censura mirava in sostanza a un riesame del merito e non censurava specificamente la ratio autonoma della decisione sulla genericità della prova delle mansioni superiori. Nessuna statuizione sulle spese perché la controparte era rimasta intimata.
Norme richiamate
Richiamato per contestare la validità della sentenza notificata e il suo contenuto formale; la Corte non accoglie la doglianza perché comunque il ricorso era stato notificato tempestivamente.
Invocato dal ricorrente in relazione ai requisiti della copia notificata della sentenza.
Richiamato dal ricorrente in tema di sottoscrizione/firma digitale della copia notificata.
Richiamato dal ricorrente sui requisiti del deposito/notificazione telematica.
Il termine breve per impugnare è stato ritenuto rispettato, rendendo privo di interesse il primo motivo.
Richiamati per denunciare omessa pronuncia e nullità della sentenza/procedimento; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione d'appello ha affrontato la questione dell'inquadramento e della prova delle mansioni.
La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e mancata indicazione puntuale degli atti rilevanti.
È richiesto il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la Corte ha ritenuto non assolto l'onere con riguardo al contratto collettivo.
Invocato dal ricorrente per sostenere il diritto al superiore inquadramento in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
art. 12 comma 2 lett. b) legge reg. Puglia n. 3/2010
Richiamato per sostenere la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato sin dall'origine; la Corte d'appello ne ha escluso l'applicabilità.
art. 5 comma 4-bis d.lgs. n. 368/2001
Invocato per il superamento dei limiti di durata/proroga dei contratti a termine.
art. 8 CIR Puglia
Richiamato dal ricorrente in tema di inquadramento e mansioni.
Indicativo del ricorso introduttivo del giudizio di merito, volto a far valere dequalificazione e differenze retributive.
art. 49 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria
Richiamato per la qualificazione delle mansioni e dei livelli di inquadramento; la censura è stata dichiarata improcedibile per mancato deposito del testo integrale.
art. 11 CIRL per la Regione Puglia
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione del livello superiore; la censura è stata ritenuta inammissibile anche perché l'art. 360 n. 3 c.p.c. riguarda i soli contratti collettivi nazionali.
Richiamato come canone ermeneutico che giustifica la necessità di disporre del testo integrale del contratto collettivo.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alla strumentalità delle forme processuali e all'esigenza di decisione di merito in tempi ragionevoli.
art. 6 CEDU
Richiamato insieme all'art. 111 Cost. a sostegno di una lettura funzionale degli oneri processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo che contesti la notificazione della sentenza per vizi formali della copia notificata è privo di interesse se il ricorso per cassazione è stato comunque proposto entro il termine breve decorrente da quella notificazione.
- La deduzione di omessa considerazione della non contestazione richiede specificità: il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto degli atti difensivi e spiegare puntualmente quali circostanze non sarebbero state contestate.
- La stabilizzazione di un rapporto di lavoro a termine non comporta, di regola, una mera prosecuzione del precedente rapporto ma la costituzione di un nuovo rapporto a tempo indeterminato; ne consegue che l'inquadramento può essere legittimamente diverso da quello maturato nel precedente rapporto.
- Per il riconoscimento delle mansioni superiori, non è sufficiente richiamare l'inquadramento precedente o affermare in astratto l'identità delle mansioni: occorre allegare e provare in modo puntuale le attività effettivamente svolte e la loro riconducibilità alla categoria superiore.
- Nel giudizio di cassazione, la censura fondata su un contratto collettivo nazionale richiede il deposito del testo integrale del contratto o dell'accordo collettivo, oppure una puntuale indicazione della sua collocazione processuale, a pena di improcedibilità.
- La violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. è deducibile con riferimento ai contratti collettivi nazionali, mentre per i contratti integrativi la critica deve essere veicolata attraverso la violazione dei criteri ermeneutici o il vizio di motivazione.
- La non contestazione dei fatti non li trasforma automaticamente in prova legale: il giudice può comunque valutarli nel complesso del materiale istruttorio e ritenerli non sufficienti a fondare la domanda.
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