Cassazione Civile, Ordinanza n. 19864/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, qualificandolo come vizio di omesso esame di un fatto decisivo; ha ritenuto assorbiti gli altri quattro motivi; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame comprensivo del fatto trascurato e regoli anche le spese del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dalla notificazione, da parte dell'agente della riscossione, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su diversi atti esattoriali asseritamente non pagati. La società contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario deducendo, tra l'altro, la nullità/inesistenza della notificazione via PEC, la mancata notifica delle cartelle presupposte, la carenza dei requisiti minimi dell'atto e l'estinzione del credito per prescrizione quinquennale. In primo grado era stato accolto parzialmente il ricorso, ritenendosi non documentata la regolarità di alcune notifiche. In appello, invece, la decisione era stata riformata e l'appello incidentale della contribuente rigettato, con riconoscimento della prova della regolare notifica delle cartelle. In cassazione la contribuente proponeva cinque motivi: 1) violazione della L. n. 228/2012, artt. 1, commi 537-542, per non avere il giudice d'appello considerato l'avvenuto discarico dei ruoli conseguente a istanza di sospensione legale; 2) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, per avere la decisione di secondo grado fondato la riforma su prove prodotte per la prima volta in appello; 3) violazione degli artt. 25 d.P.R. 602/1973 e 2697 c.c., nonché degli artt. 2719 e 2712 c.c., per mancata produzione delle cartelle e per ritenuto valore probatorio dei documenti nonostante il disconoscimento; 4) violazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c. per omessa declaratoria di prescrizione del credito IVA 2011 relativo a una cartella mai prodotta e senza prova di atti interruttivi; 5) violazione delle norme sulla notificazione via PEC, per ritenuta legittimità di una notifica asseritamente inesistente, perché priva di firma digitale ed eseguita da indirizzo mittente non presente nei pubblici elenchi. La Corte ha riqualificato il primo motivo come censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., ritenendo che il giudice di merito avesse omesso l'esame di un fatto decisivo e controverso, già dedotto sin dal primo grado, relativo alla sospensione legale/discarico e alla conseguente prescrizione o decadenza del credito.
Norme richiamate
L. n. 228/2012, art. 1, commi 537-542
la deduzione relativa alla sospensione legale e al discarico dei ruoli era già stata proposta e doveva essere presa in esame dal giudice di merito; la sua omissione integra il vizio denunciabile in cassazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro formale dei motivi per violazione di legge dedotti dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il primo motivo è stato riqualificato come censura per omesso esame di un fatto storico controverso e potenzialmente decisivo.
invocato per contestare la possibilità di utilizzare in appello prove nuove.
richiamato in relazione alla prova della notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova circa la notifica e l'esistenza del credito.
invocato per contestare l'efficacia probatoria delle copie documentali non riconosciute.
invocato per contestare il valore probatorio delle riproduzioni meccaniche e informatiche prodotte.
richiamato ai fini della decorrenza della prescrizione del credito.
richiamato quale termine prescrizionale dedotto per il credito IVA contestato.
richiamato nel quinto motivo in tema di nullità/inesistenza della notificazione.
art. 26, comma 5, d.P.R. 602/1973
richiamato in tema di notificazione degli atti della riscossione via PEC.
richiamato in tema di validità della notificazione a mezzo posta elettronica certificata.
richiamato nel contesto della notificazione telematica.
art. 16-ter, comma 1, D.L. 179/2012
richiamato nel contesto delle notificazioni telematiche e dei pubblici elenchi.
Massime di principio
- Se una questione di fatto, ritualmente dedotta e controversa tra le parti, è stata omessa dal giudice di merito e può aver inciso sulla decisione, il vizio è sindacabile in cassazione come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il giudice di merito deve esaminare le allegazioni già introdotte sin dal primo grado; la mancata considerazione di un fatto rilevante che attenga alla prescrizione, alla decadenza o alla permanenza del credito comporta cassazione con rinvio.
- L'errore nell'interpretazione della domanda o dell'atto processuale, quando il giudice abbia comunque motivato sul punto e ricondotto la questione nel thema decidendum, non si traduce automaticamente in ultrapetizione ma può essere censurato, in cassazione, solo come vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Quando il motivo accolto assorbe le altre censure, la Corte può cassare la sentenza e rinviare al giudice di merito senza esaminare gli ulteriori profili di doglianza.
- In tema di riscossione, la prova della rituale notificazione delle cartelle e la verifica di eventuali fatti estintivi o sospensivi del credito devono essere valutate dal giudice di merito sulla base delle allegazioni e dei documenti ritualmente acquisiti.
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