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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26627/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da agosto 2017, dell'indennità di rischio di euro 4,00/ora prevista dall'art. 13 dell'Accordo Integrativo Regionale Abruzzo per i medici di continuità assistenziale. La ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento, ma la Corte d'appello, in riforma del Tribunale, aveva accolto l'opposizione della ASL ritenendo nulla la clausola dell'accordo regionale perché contrastante con la contrattazione collettiva nazionale, la quale consente l'intervento della contrattazione decentrata solo entro limiti predeterminati e per compensi incentivanti o legati a prestazioni aggiuntive. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione delle norme sulla contrattazione nel pubblico impiego e ha sostenuto che la nullità poteva configurarsi solo in caso di irriducibile contrasto con l'accordo nazionale, non ravvisabile nella specie, perché l'accordo regionale sarebbe stato legittimamente diretto a compensare peculiarità territoriali del servizio. Con il secondo motivo ha censurato l'interpretazione degli artt. 8, 14 e 72 dell'Accordo Collettivo Nazionale, sostenendo che l'onnicomprensività dell'importo orario non escludeva compensi ulteriori e che l'indennità di rischio rientrava nei poteri della contrattazione regionale. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dei canoni ermeneutici e delle norme processuali, lamentando che la Corte territoriale avesse disatteso l'interpretazione secondo cui l'accordo regionale sarebbe stato fondato su una valutazione delle condizioni di rischio e disagio di tutte le sedi regionali, anche alla luce della normativa regionale poi dichiarata incostituzionale per ragioni di competenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendoli infondati alla luce di un orientamento già consolidato. Ha affermato che, nel rapporto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, la contrattazione collettiva decentrata regionale o aziendale non può validamente disporre in contrasto con quanto stabilito a livello nazionale. In particolare, è nulla la previsione dell'art. 13 dell'Accordo Integrativo Regionale Abruzzo del 9.8.2006 che riconosce in modo generalizzato un compenso aggiuntivo orario a tutti i medici della continuità assistenziale, poiché l'Accordo Collettivo Nazionale del 20.1.2005 consente solo valorizzazioni legate a specifiche condizioni di disagio e difficoltà, non un incremento automatico e indifferenziato. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13 dell'Accordo Integrativo Regionale Abruzzo del 9.8.2006

    indennità di rischio pari a € 4,00/ora

    la clausola è nulla perché prevede un compenso aggiuntivo generalizzato e automatico in contrasto con la disciplina nazionale

  • art. 2-nonies del d.l. 29 marzo 2004, n. 81, conv. in L. 26 maggio 2004, n. 138

    rimette agli accordi nazionali la disciplina della contrattazione regionale e aziendale nei rapporti dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

  • art. 4, comma 9, L. 30 dicembre 1991, n. 412

    richiamato come base del sistema di contrattazione del pubblico impiego contrattualizzato e del limite alla contrattazione decentrata

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    la nullità della clausola regionale discende dal contrasto con i limiti posti alla contrattazione collettiva decentrata

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina del trattamento economico nel pubblico impiego contrattualizzato

  • art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità di compensi ulteriori nel sistema convenzionale

  • art. 48 L. n. 833 del 1978

    richiamato dalla ricorrente quale base del rapporto convenzionale con il servizio sanitario

  • artt. 8, 14 e 72 dell'Accordo Collettivo Nazionale 20.1.2005

    l'ACN consente solo di valorizzare specifiche condizioni di disagio e difficoltà, non di introdurre un compenso orario generalizzato e onnicomprensivo

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per censurare l'interpretazione del testo contrattuale regionale

  • art. 1344 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo

  • art. 115, commi 1 e 2, c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nei rapporti dei medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale, la contrattazione collettiva regionale o aziendale è valida solo se si muove entro i limiti e le finalità stabiliti dall'accordo nazionale di riferimento; non può introdurre trattamenti economici contrastanti con la disciplina nazionale.
  • Una clausola integrativa regionale che riconosca un compenso aggiuntivo in modo automatico, generalizzato e svincolato da specifiche condizioni di disagio, difficoltà o prestazione aggiuntiva è nulla per contrasto con la fonte nazionale sovraordinata nel sistema contrattuale decentrato.
  • L'interpretazione del contratto collettivo deve essere coerente con la struttura complessiva del sistema negoziale: la previsione di un importo omnicomprensivo non può essere utilizzata per legittimare voci ulteriori se il testo nazionale le esclude o le ammette solo entro presupposti tipizzati.
  • Nel giudizio di legittimità, quando esiste un orientamento già consolidato della Corte su fattispecie sovrapponibili, il ricorso che ne contrasti i principi senza offrire argomenti nuovi o decisivi è destinato al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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