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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26626/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un giornalista addetto all'ufficio stampa di un ente locale siciliano. La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile il contratto collettivo regionale del 24.10.2007, adottato in attuazione della normativa regionale che demandava alla contrattazione collettiva la regolazione dei profili professionali degli addetti agli uffici stampa, e aveva quindi considerato corretto l'inquadramento del lavoratore nella qualifica di redattore ordinario, con conseguente obbligo di restituzione delle differenze retributive percepite in passato come se fosse stato inquadrato come caporedattore. Il ricorrente principale ha censurato tale decisione sostenendo che quel contratto non fosse un vero contratto integrativo decentrato del CCNL giornalistico Fnsi-Fieg, ma uno strumento subordinato alla stipula di successivi contratti integrativi, e che comunque non fosse compatibile con la disciplina della privatizzazione del pubblico impiego e con il sistema del comparto Regioni-autonomie locali. Il ricorrente incidentale, invece, ha contestato la condanna restitutoria sostenendo che le somme percepite come caporedattore fossero dovute perché corrispettivo delle mansioni di fatto svolte; in via subordinata, ha chiesto il riconoscimento di un inquadramento più elevato nel comparto regionale, invocando le mansioni concretamente espletate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale autonomo. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte territoriale secondo cui il contratto collettivo regionale del 24.10.2007 era applicabile alla fattispecie e costituiva espressione della volontà delle parti collettive di ricondurre la disciplina degli addetti agli uffici stampa degli enti locali nell'ambito del contratto nazionale giornalistico, regolando anche i criteri di inquadramento. Ha inoltre confermato la legittimità della condanna alla restituzione delle somme percepite in eccedenza come caporedattore, affermando che, una volta esclusa la spettanza della qualifica superiore, il relativo trattamento economico era indebitamente percepito e doveva essere restituito; la buona fede dell'accipiens non esclude la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., incidendo semmai solo sulla decorrenza di frutti e interessi. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. Le spese sono state compensate tra il datore di lavoro pubblico e il giornalista, mentre questi ultimi sono stati condannati a rifondere le spese agli altri controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 127, comma 1, L.R. n. 2/2002

    richiamo alla disciplina regionale che rinvia alla contrattazione collettiva per l'inquadramento del personale giornalistico degli uffici stampa

  • art. 58, L.R. n. 33/1996

    prevede che individuazione e regolamentazione dei profili professionali siano affidate alla contrattazione collettiva presso l'Assessorato regionale, nel rispetto del contratto nazionale giornalistico

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    utilizzato come canone ermeneutico per l'interpretazione del contratto collettivo

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per la ricerca della comune intenzione delle parti collettive nell'interpretazione del contratto

  • artt. 1, 2, comma 3, 40 e 46, d.lgs. n. 165/2001

    invocati per sostenere la disciplina privatizzata del pubblico impiego e la riconducibilità della materia alla contrattazione collettiva di comparto

  • artt. 1 e 9 del CCNQ dell'11.6.2007

    richiamati dal ricorrente principale a sostegno del dedotto contrasto con la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per affermare la centralità della contrattazione collettiva nella determinazione del trattamento economico nel pubblico impiego privatizzato

  • artt. 3 e 36 Cost.

    invocati dal ricorrente incidentale per sostenere il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente svolte

  • artt. 2126 e 2129 c.c.

    richiamati dal ricorrente incidentale in relazione alla prestazione di fatto e alla disciplina del rapporto di lavoro

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente incidentale per il principio di corrispondenza tra mansioni svolte e inquadramento

  • art. 2033 c.c.

    la Corte afferma che la buona fede dell'accipiens non esclude la ripetizione dell'indebito, rilevando solo per frutti e interessi

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    utilizzato per dare atto dei presupposti del contributo unificato დამატivo a carico dei soccombenti

Massime di principio

  • Nell'interpretare un contratto collettivo, il giudice deve privilegiare la ricerca della comune intenzione delle parti collettive e la lettura sistematica del testo, evitando interpretazioni che ne svuotino di significato l'assetto negoziale complessivo.
  • Se una disciplina contrattuale regionale è stata stipulata per regolare l'inquadramento di una specifica categoria di personale, essa può essere ricondotta alla struttura del contratto collettivo nazionale di riferimento quando tale lettura è coerente con la finalità regolatoria perseguita dalle parti.
  • La ripetizione dell'indebito oggettivo non è esclusa dalla buona fede dell'accipiens: una volta accertata l'assenza del titolo della corresponsione, le somme indebitamente percepite devono essere restituite; la buona fede rileva soltanto per gli accessori nei limiti previsti dalla norma.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la tutela della corrispondenza tra mansioni e trattamento economico non può fondare il diritto a trattenere somme percepite senza valido titolo quando l'inquadramento superiore sia stato escluso dalla disciplina collettiva applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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