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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26624/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

La lite origina da una domanda risarcitoria proposta da due soggetti nei confronti del datore di lavoro. In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda: per uno degli attori aveva ritenuto il credito risarcitorio prescritto, facendo decorrere il termine dal trasferimento asseritamente demansionante del febbraio 2000; per l'altra aveva ritenuto la domanda priva di prova. Gli interessati proponevano appello chiedendo la totale riforma della decisione. La Corte d'appello, però, dichiarava inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 434 c.p.c., ritenendo che l'atto fosse troppo prolisso, con motivi esposti solo da pagina 30, privo dell'indicazione delle parti della sentenza da sostituire e sostanzialmente meramente riproduttivo del primo grado. Nel ricorso per cassazione gli appellanti denunciavano nullità dell'ordinanza-sentenza e del procedimento, per violazione degli artt. 434 e 156, comma 3, c.p.c. e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che l'atto di appello era invece specifico: individuava chiaramente i capi impugnati, le doglianze contro la declaratoria di prescrizione e contro il difetto di prova, le norme violate e le argomentazioni contrapposte; richiamavano inoltre la giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2017 sulla nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'appello, pur redatto in modo ampio, conteneva una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, dei motivi di critica alla sentenza di primo grado e delle norme asseritamente violate. Ha quindi escluso che la nuova disciplina dell'art. 434 c.p.c. imponga la redazione di un "progetto alternativo di sentenza" o formule sacramentali. Constatata l'ammissibilità dell'appello, ha cassato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'appello, in diversa composizione, perché esamini nel merito l'appello e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    nel testo novellato, l'appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice; non è richiesto un progetto alternativo di decisione

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come parametro per sostenere che eventuali irregolarità formali non comportavano nullità ove lo scopo dell'atto fosse comunque raggiunto

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    norma evocata per denunciare nullità del provvedimento e del procedimento

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e contenere la specifica indicazione del contenuto della censura e degli atti rilevanti

  • art. 6 CEDU

    richiamato a sostegno dell'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale e di accesso al giudice

  • L. 02.08.2008 n. 130

    citata dai ricorrenti quale legge di ratifica ed esecuzione della CEDU nel loro richiamo all'art. 6

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato in via sistematica, insieme all'art. 434 c.p.c., per i requisiti di specificità dell'appello nel testo riformato

  • art. 54, comma 1, lett. c-bis, d.l. n. 83/2012

    norma di riforma che ha introdotto il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c.

  • L. n. 134/2012

    legge di conversione del d.l. n. 83/2012 che ha modificato il requisito di specificità dell'appello

Massime di principio

  • Nel regime degli artt. 342 e 434 c.p.c. come riformati, l'impugnazione deve rendere immediatamente individuabili i capi e i punti della decisione contestati, le doglianze e le ragioni di critica, ma non deve assumere la forma di una sentenza alternativa.
  • L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità non può essere affermata in modo formalistico: occorre verificare se, nel complesso dell'atto, siano chiaramente percepibili le censure rivolte alla sentenza impugnata.
  • In cassazione, la denuncia di error in procedendo non esonera il ricorrente dall'onere di riportare nel ricorso, nei limiti necessari, il contenuto dell'atto di merito e i fatti processuali rilevanti, così da consentire il controllo sulla denunciata erronea declaratoria di inammissibilità.
  • La sinteticità e la chiarezza dell'atto di appello servono a rendere agevole l'individuazione delle questioni devolute al giudice del gravame, ma non possono essere trasformate in un requisito di forma sacramentale idoneo a comprimere la tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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