Cassazione Civile, Ordinanza n. 26639/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di appello che aveva accolto l'opposizione della ASL al decreto ingiuntivo e aveva escluso il diritto della ricorrente all'indennità di rischio prevista dall'accordo regionale. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Una medico convenzionata, addetta al servizio di continuità assistenziale, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dell'indennità di rischio prevista dall'art. 13 dell'Accordo Integrativo Regionale Abruzzo, pari a 4 euro l'ora, non corrisposta dall'agosto 2017. La ASL aveva proposto opposizione e la Corte d'appello, in riforma del Tribunale, aveva accolto l'opposizione ritenendo nulla la clausola dell'accordo integrativo regionale perché contrastante con l'Accordo Collettivo Nazionale, che consente la contrattazione regionale solo entro i limiti previsti e per compensi incentivanti o legati a prestazioni aggiuntive, non per un'indennità automatica e generalizzata. Nel ricorso per cassazione la medico convenzionata deduceva: 1) violazione delle norme sulla contrattazione collettiva del pubblico impiego contrattualizzato e del settore convenzionato, sostenendo che la nullità poteva essere dichiarata solo in caso di contrasto irriducibile con la disciplina nazionale e che, invece, l'accordo regionale poteva prevedere compensi ulteriori per le peculiarità del servizio nel territorio regionale; 2) violazione degli artt. 8, 14 e 72 dell'Accordo Nazionale Collettivo del 20 gennaio 2005, contestando la lettura dell'onnicomprensività del compenso orario e sostenendo che l'indennità di rischio era legittima quale compenso per disagio e difficoltà del servizio; 3) violazione dei canoni di interpretazione contrattuale e delle norme processuali, lamentando il malgoverno delle risultanze di causa e della documentazione prodotta, oltre al riferimento alla legge regionale n. 14/2018 poi dichiarata incostituzionale. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui la contrattazione collettiva decentrata non può derogare in senso contrastante alla disciplina nazionale e la previsione regionale di un compenso aggiuntivo orario generalizzato per tutti i medici di continuità assistenziale è nulla.
Norme richiamate
art. 13 Accordo Integrativo Regionale Abruzzo del 9.8.2006
La previsione di un'indennità di rischio generalizzata per tutti i medici di continuità assistenziale è stata ritenuta nulla perché contrastante con la disciplina nazionale.
art. 2-nonies d.l. 29 marzo 2004, n. 81 conv. in L. 26 maggio 2004, n. 138
Rimette agli accordi nazionali la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziendale.
art. 4, comma 9, L. 30 dicembre 1991, n. 412
Richiamato come base del sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato applicabile al settore.
art. 40 d.lgs. n. 165/2001
La Corte d'appello aveva ritenuto nulla la clausola regionale per contrasto con i limiti della contrattazione collettiva nazionale.
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità dei compensi ulteriori nel quadro della contrattazione.
art. 8 d.lgs. n. 502/1992
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina dei rapporti con i medici convenzionati.
art. 48 L. n. 833/1978
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del servizio sanitario e della convenzione.
artt. 8, 14 e 72 A.C.N. 20 gennaio 2005
La Corte ha ritenuto che consentissero la valorizzazione di specifiche condizioni di disagio solo entro il perimetro nazionale, non un compenso aggiuntivo generalizzato e automatico.
art. 1362 c.c.
Invocato per contestare l'interpretazione del contratto collettivo regionale.
art. 1344 c.c.
Invocato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza che la Corte vi ravvisasse violazioni decisive.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per lamentare un errato apprezzamento delle risultanze istruttorie.
art. 416 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per contestare il trattamento delle difese e delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel rapporto dei medici convenzionati con il servizio sanitario, la contrattazione regionale o aziendale non può introdurre trattamenti economici contrastanti con la disciplina stabilita a livello nazionale, se la fonte nazionale delimita espressamente l'ambito della contrattazione decentrata.
- La nullità della clausola decentrata sussiste quando il compenso aggiuntivo è previsto in modo automatico e generalizzato per tutti gli operatori di una certa attività, senza collegamento a specifiche condizioni di disagio, difficoltà o prestazioni aggiuntive valorizzabili dalla contrattazione nazionale.
- L'interpretazione degli accordi collettivi deve essere coerente con il dato sistematico della fonte nazionale: le clausole regionali non possono essere lette come idonee a derogare liberamente al contenuto economico stabilito dal contratto collettivo nazionale.
- Quando i motivi di ricorso investono congiuntamente violazione di legge e interpretazione del contratto collettivo, la Corte può rigettarli se la soluzione adottata dal giudice di merito coincide con l'orientamento nomofilattico consolidato e non emerge un contrasto effettivo con la disciplina nazionale.
- In caso di rigetto del ricorso, seguono la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti normativi.
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