Cassazione Civile, Ordinanza n. 26634/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, già dipendente con mansioni di autista, aveva agito dopo un precedente sequestro giudiziario dei dischi cronotachigrafi per ottenere la consegna di copia dei dischi relativi a un determinato periodo, sostenendo che tali documenti gli servissero per verificare la correttezza delle retribuzioni percepite, in particolare per straordinari e trasferte. Accanto alla domanda di accertamento del diritto alla consegna, aveva chiesto anche il risarcimento del danno per l’asserita violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di custodia dei dischi. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto alla consegna delle copie ma aveva respinto la domanda risarcitoria per difetto di allegazione e prova del concreto pregiudizio. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo centrale il difetto di allegazione/prova del danno e osservando che non era più in discussione il dovere di consegna della copia dei dischi. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato, da un lato, violazione di norme di legge e del CCNL di settore, assumendo che l’obbligo di deposito/custodia dei dischi derivasse direttamente dalla normativa e che il danno dovesse ritenersi risarcibile anche in via equitativa; dall’altro, nullità della sentenza per ultrapetizione, sostenendo che la Corte d’appello avesse deciso come se si trattasse di differenze retributive e non di risarcimento del danno da omessa custodia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha chiarito che la Corte d’appello non aveva messo in discussione il diritto del lavoratore a ottenere la copia dei dischi cronotachigrafi, già riconosciuto in primo grado e non devoluto in appello, ma aveva deciso soltanto sulla domanda risarcitoria, confermandone il rigetto per mancanza di allegazione e prova del concreto pregiudizio subito. Ha inoltre escluso il vizio di ultrapetizione, osservando che il giudice d’appello si era pronunciato esattamente sull’unica questione devoluta, cioè il rigetto della domanda di risarcimento del danno, e non su una domanda di differenze retributive. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le censure di violazione di legge e di nullità della sentenza sono state ritenute infondate perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 112 c.p.c.
Non vi è stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la Corte d’appello si è pronunciata sulla sola domanda risarcitoria effettivamente devoluta.
art. 1768 c.c.
Il richiamo al dovere di diligenza del depositario è stato ritenuto non dirimente, anche perché non risultava un contratto di deposito tra le parti; comunque, la questione decisiva era l’assenza di allegazione e prova del danno.
Regolamento CEE n. 3821/1985, art. 14, comma 2
È richiamato dalla parte ricorrente come fonte dell’obbligo di custodia/conservazione dei dischi cronotachigrafi; la Corte non ne fonda però un principio risarcitorio automatico in assenza di allegazione del pregiudizio.
d.lgs. 19 novembre 2007, n. 234, art. 8, comma 2
È richiamato dalla parte ricorrente quale disciplina sostitutiva del registro dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili dell’autotrasporto.
d.l. 6 febbraio 1987, n. 16, art. 11, comma 3
È richiamato dalla parte ricorrente come norma di raccordo tra la disciplina nazionale e il regolamento comunitario sui cronotachigrafi.
L. 13 novembre 1978, n. 727
È richiamata dalla parte ricorrente come legge di attuazione della disciplina sui cronotachigrafi.
d.l. 112/2008, art. 39, comma 2 e art. 40, comma 3
Sono richiamati dalla parte ricorrente in relazione al calendario presenze/LUL.
CCNL autotrasporti merci su strada, art. 11, comma 8, lett. a)
È invocato come fonte dell’obbligo datoriale di custodia e consegna della documentazione sui cronotachigrafi.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda l’accesso o la consegna di documentazione lavorativa, il diritto alla consegna e la domanda risarcitoria per mancata custodia/conservazione sono questioni distinte: il riconoscimento del primo non implica automaticamente il fondatezza della seconda.
- Il danno da mancata disponibilità di documenti utili alla verifica della retribuzione non è risarcibile in re ipsa: il lavoratore deve allegare in modo specifico quale pregiudizio concreto abbia subito e provarne, almeno nei suoi elementi essenziali, l’esistenza.
- La liquidazione equitativa non può sostituire integralmente l’onere di allegazione del danno; essa opera soltanto quando il pregiudizio sia stato almeno dimostrato nell’an e non sia possibile una precisa quantificazione.
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice decide su una domanda o eccezione diversa da quella devoluta; non sussiste quando la decisione d’appello resta entro il perimetro della domanda effettivamente impugnata.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge è infondata se non confronta la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si fonda su un presupposto diverso da quello effettivamente posto a base della decisione.
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