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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26638/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a tempo determinato nel settore scolastico in favore di docenti e personale ATA, successivamente stabilizzati mediante immissione in ruolo. I lavoratori hanno chiesto di ottenere anche il risarcimento del danno asseritamente derivante dall’abuso del termine, sostenendo che tale pregiudizio dovesse presumersi in re ipsa per il solo fatto della reiterata utilizzazione a termine e che la sopravvenuta stabilizzazione non fosse sufficiente a sanarlo, specie considerando i lunghi anni di precariato precedenti. Con l’unico motivo di ricorso hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., degli artt. 1, 5 e 6 d.lgs. n. 368/2001, dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e delle clausole 4 e 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, contestando l’orientamento giurisprudenziale consolidato che esclude il danno automatico e richiede la prova di un pregiudizio ulteriore rispetto alla stabilizzazione. Hanno anche richiamato un precedente delle Sezioni Unite, sostenendo che fosse necessario risarcire integralmente il danno da precariato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto consolidato l’orientamento di legittimità secondo cui, nel pubblico impiego e in particolare nel settore scolastico, la stabilizzazione ottenuta tramite il sistema di reclutamento previgente costituisce misura proporzionata ed ეფექტiva idonea a sanzionare l’abuso dei contratti a termine e a cancellarne le conseguenze secondo il diritto dell’Unione, senza escludere in astratto la proponibilità di una domanda di risarcimento per danni ulteriori. Tuttavia, per tali danni ulteriori grava sul lavoratore un onere di specifica allegazione e prova, non essendo configurabile alcun danno presunto o in re ipsa. Nel caso concreto il motivo è stato ritenuto generico perché non indicava pregiudizi specifici e residui rispetto alla stabilizzazione. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa di tutela risarcitoria del lavoro precario.

  • artt. 1, 5 e 6 d.lgs. n. 368/2001

    Richiamati dai ricorrenti come norme violate in tema di contratti a termine e abuso della reiterazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dai ricorrenti in materia di lavoro a termine nel pubblico impiego.

  • clausole 4 e 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Richiamate dai ricorrenti per sostenere l’obbligo di sanzionare l’abuso del contratto a termine e di risarcire il danno.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Utilizzato per richiamare le motivazioni delle precedenti pronunce conformi.

  • L. n. 107/2015

    Richiamata solo per escludere che la mancata procedura straordinaria di stabilizzazione del personale ATA fosse decisiva nel caso, poiché il principio affermato valeva comunque nel pubblico impiego scolastico.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico e, più in generale, nel pubblico impiego, la stabilizzazione del lavoratore assunto reiteratamente a termine può costituire misura idonea a sanzionare l’abuso e a rimuoverne le conseguenze, secondo i criteri di effettività e proporzionalità richiesti dal diritto dell’Unione.
  • Il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine non può essere riconosciuto in via automatica o presunta: il lavoratore deve allegare e provare specifici pregiudizi ulteriori rispetto all’avvenuta immissione in ruolo.
  • L’esistenza di un lungo periodo di precariato, da sola, non basta a fondare un danno in re ipsa se non sono dedotte concrete conseguenze patrimoniali o non patrimoniali residuate dopo la stabilizzazione.
  • Quando il giudice di legittimità ritiene consolidato un indirizzo giurisprudenziale conforme, il ricorso che non si confronti in modo specifico con tale orientamento e si limiti a prospettare un danno generico è destinato al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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