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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26644/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un infortunio sul lavoro occorso a un dipendente di una società di costruzioni durante l'esecuzione di un'attività in quota, con uso di una scala a mano e successiva caduta. L'INAIL, avendo erogato prestazioni indennitarie al lavoratore, ha agito in regresso nei confronti del datore di lavoro ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124/1965 per ottenere il rimborso di quanto pagato. La società ha contestato l'azione deducendo, da un lato, la prescrizione del regresso e l'irrilevanza nel giudizio civile del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti; dall'altro, ha censurato l'accertamento della responsabilità datoriale, la quantificazione del danno/regresso e la mancata ammissione di prove, in particolare di una consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che l'importo richiesto non potesse eccedere quanto liquidabile in sede civile e che la valutazione dell'INAIL sul grado di inabilità fosse sindacabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l'azione di regresso dell'INAIL è autonoma rispetto al procedimento penale e che il termine di prescrizione triennale decorre dalla irrevocabilità del decreto penale di condanna, nel caso di specie intervenuta il 6 aprile 2004, con conseguente tempestività dell'azione proposta il 25 settembre 2006. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto infondati, o comunque non decisivi, il quarto e il quinto motivo, osservando che nel giudizio di regresso il datore di lavoro è estraneo al rapporto assicurativo tra lavoratore e INAIL e che il giudice deve solo verificare, sulla base delle allegazioni e delle prove ritualmente introdotte, che l'indennizzo richiesto non superi il danno risarcibile; la contestazione della pretesa, in quanto fondata su circostanze limitative nella sfera conoscitiva del debitore, richiede specifiche allegazioni e prova, qui ritenute generiche o mancanti. La società ricorrente è stata quindi condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124/1965

    fondano l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio sul lavoro; l'azione è autonoma rispetto al giudizio penale.

  • art. 2934 c.c.

    richiamato in relazione all'eccezione di prescrizione dell'azione di regresso.

  • artt. 651 e 652 c.p.p.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l'irrilevanza del provvedimento penale nel civile; la Corte ribadisce invece l'autonomia dell'azione di regresso.

  • art. 460 c.p.p.

    il decreto penale di condanna può rilevare quanto alla responsabilità ai fini del regresso, restando però necessario l'accertamento civile del nesso causale e della responsabilità datoriale.

  • art. 648 c.p.p.

    l'irrevocabilità della decisione penale segna il dies a quo della prescrizione dell'azione di regresso quando sia stata esercitata l'azione penale.

  • art. 2087 c.c.

    richiamato tra le norme sulla responsabilità datoriale per la sicurezza del lavoro.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base della responsabilità aquiliana e del danno risarcibile assunto a limite del regresso.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità da inadempimento del datore di lavoro.

  • artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.

    richiamati per la quantificazione del danno e del danno risarcibile che costituisce il limite massimo del diritto di regresso dell'INAIL.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte applica il principio per cui chi allega fatti estintivi, modificativi o impeditivi o circostanze limitative della pretesa deve provarli; nel caso concreto le allegazioni del debitore sono state ritenute generiche o mancanti.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a una rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per contestare l'apprezzamento probatorio, ma senza successo in cassazione.

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato in tema di consulenza tecnica d'ufficio; la Corte esclude la necessità di CTU esplorative per sindacare l'operato dei sanitari INAIL.

  • art. 62 c.p.c.

    richiamato anch'esso con riferimento alla consulenza tecnica e alla valutazione istruttoria.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    menzionato quanto al rito camerale e al termine per il deposito della motivazione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per gli adempimenti conseguenti al rigetto del ricorso.

  • art. 4 d.P.R. n. 547/1955

    richiamato dalla ricorrente nella censura sulla sicurezza del lavoro.

  • art. 16 d.P.R. n. 164/1956

    richiamato dalla ricorrente quale norma antinfortunistica violata.

  • art. 38-bis d.lgs. n. 696/1994

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla sicurezza e sulla responsabilità.

Massime di principio

  • L'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro per prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro è autonoma rispetto al processo penale e può essere proposta anche quando la responsabilità datoriale sia stata affermata con decreto penale di condanna.
  • Quando sull'infortunio sia stata esercitata l'azione penale, il termine di prescrizione dell'azione di regresso decorre dall'irrevocabilità della decisione penale; la parte che eccepisce la prescrizione deve allegare e provare i fatti costitutivi dell'eccezione.
  • Nel giudizio di regresso il giudice civile deve comunque accertare la responsabilità del datore di lavoro, il nesso causale tra violazione delle norme antinfortunistiche e infortunio, l'entità dei postumi e l'eventuale concorso di colpa del lavoratore.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di regresso, il datore di lavoro è estraneo al rapporto assicurativo tra lavoratore e INAIL e può contestare la pretesa dell'ente solo attraverso specifiche allegazioni e prove di fatti limitativi della responsabilità o dell'importo richiesto; una generica contestazione del quantum non è sufficiente.
  • Il giudice del regresso deve verificare che l'importo richiesto dall'INAIL non superi il danno civilistico risarcibile, ma non è chiamato a sindacare la valutazione sanitaria interna dell'ente se non nei limiti delle allegazioni ritualmente introdotte in causa.

Come è indicizzato

MaterieInfortuni e malattie professionaliImpugnazioniProveSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

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