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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30498/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda due giudizi riuniti concernenti la medesima pretesa INVIM. Nel primo, il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento notificata nel 2006, deducendo difetto assoluto di motivazione, nonché l’esistenza di un giudicato che avrebbe definito la materia del contendere; la sentenza di merito aveva respinto l’opposizione. Nel secondo, il contribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione INVIM e sanzioni notificato nel 2000, contestando la fondatezza della pretesa, il valore attribuito al terreno, la mancata considerazione di un giudicato favorevole, l’illegittimità delle sanzioni dopo l’abrogazione dell’imposta e la prescrizione del credito. In cassazione, nel giudizio sull’avviso di liquidazione sono stati dedotti: violazione degli artt. 324, 329, 342 c.p.c. e 2909 c.c. per pretesa efficacia di giudicato; e omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio. Nel giudizio sulla cartella sono stati dedotti: violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000 per motivazione insufficiente della cartella; omesso esame e violazione di norme in tema di giudicato e solidarietà tributaria per mancata considerazione di altre decisioni favorevoli; violazione del d.lgs. 472/1997 per la disapplicazione delle sanzioni; e prescrizione del credito.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e li ha entrambi rigettati. Quanto all’avviso di liquidazione, ha ritenuto inammissibile il motivo sul giudicato per difetto di specificità e autosufficienza e infondato il motivo sull’omessa pronuncia, poiché la decisione di merito implicava il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello. Quanto alla cartella, ha ritenuto inammissibile la censura sulla motivazione perché non riportava adeguatamente l’atto impugnato e perché la cartella richiamava un presupposto già noto al contribuente; ha ritenuto infondati i motivi sul giudicato e sulla solidarietà tributaria, osservando che le sentenze invocate riguardavano rapporti o atti diversi e che, comunque, non erano azionabili vizi non propri della cartella; ha ritenuto infondato il motivo sulle sanzioni, perché la pretesa sanzionatoria restava riferita a un presupposto impositivo ancora dovuto per il passato; ha ritenuto inammissibile la censura sulla prescrizione perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata e riferita a un dies a quo non pertinente. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Le censure sono state valutate distinguendo tra violazione di legge, nullità per omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha rilevato, in più punti, carenza di specificità o infondatezza dei motivi.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato ai fini della dedotta efficacia del giudicato, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato ai fini della dedotta efficacia del giudicato, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato ai fini della dedotta efficacia del giudicato, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere la forza del giudicato, ma la Corte ha escluso che il giudicato invocato si riferisse al medesimo rapporto d’imposta.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non è stata ravvisata perché la decisione di appello sul merito implicava il rigetto dell’eccezione di inammissibilità.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato per il difetto di motivazione dell’atto impositivo; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e ha ribadito che la motivazione può essere per relationem, se il contribuente conosce o può conoscere l’atto presupposto.

  • art. 7 L. 212/2000

    La Corte ha applicato il principio secondo cui la cartella deve indicare gli estremi dell’atto presupposto, potendo la motivazione essere per relationem quando il presupposto sia già noto o legalmente conosciuto.

  • art. 1306 c.c.

    Nel contenzioso tributario, il giudicato favorevole al coobbligato può essere invocato solo se non esiste già un giudicato contrario sul medesimo punto e se il contribuente non abbia già un proprio giudizio definito sfavorevolmente.

  • art. 54 d.P.R. n. 634 del 1972

    Richiamato con riferimento alle deduzioni sul giudicato e sulla determinazione del valore dell’immobile, ma le censure sono state respinte.

  • art. 6 d.P.R. n. 636 del 1972

    Richiamato con riferimento alle deduzioni sul giudicato e sulla determinazione del valore dell’immobile, ma le censure sono state respinte.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato a sostegno delle censure motivazionali; la Corte non ha ravvisato vizi decisivi delle sentenze di merito.

  • art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997

    La Corte ha escluso la disapplicazione delle sanzioni, osservando che la sopravvenuta modifica normativa non impedisce l’applicazione delle sanzioni quando l’imposta continua a essere dovuta per il passato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, conseguenza processuale della reiezione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo fondato sul giudicato deve essere specifico e autosufficiente: occorre confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare con precisione il giudicato invocato, il suo oggetto e la sua produzione processuale.
  • In materia tributaria, la cartella di pagamento deve essere motivata in modo da consentire al contribuente il controllo della pretesa; la motivazione può essere per relationem a un atto presupposto, purché quest’ultimo sia individuato con i suoi estremi e sia già noto o conoscibile dal destinatario.
  • Avverso la cartella di pagamento sono deducibili soltanto i vizi propri dell’atto, non potendo essere riproposte contestazioni relative a un atto impositivo divenuto definitivo, salvo che si faccia valere una prescrizione maturata dopo l’atto presupposto.
  • Il giudicato favorevole formatosi nei confronti di un coobbligato può operare in favore di altro obbligato solidale solo nei limiti consentiti dall’art. 1306 c.c. e non quando sul medesimo punto sia già intervenuto un giudicato contrario nei confronti di chi invoca l’estensione.
  • L’omessa pronuncia non ricorre quando il giudice, decidendo sul merito della censura principale, manifesti implicitamente il rigetto dell’eccezione processuale incompatibile con quella decisione.
  • La sopravvenuta abrogazione o modifica della disciplina dell’imposta non elimina automaticamente le sanzioni relative a fattispecie per le quali il presupposto impositivo continui a essere dovuto per il periodo anteriore.
  • La prescrizione eccepita in cassazione deve confrontarsi con il dies a quo e con l’atto interruttivo considerati dal giudice di merito; una censura che prescinda da tali passaggi è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàPrescrizione

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