Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30371/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di accertamento del confine tra due fondi e di risarcimento del danno per l'utilizzazione, da parte dei vicini, dell'area scoperta antistante alle rispettive proprietà per il parcheggio delle autovetture. In primo grado la domanda era stata rigettata; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che sull'area controversa esistesse soltanto una servitù di passaggio a favore della ricorrente e che non fosse provata la dedotta esistenza di un vincolo pertinenziale tra il terreno e l'edificio. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione di norme civilistiche e urbanistiche per avere la Corte d'appello recepito conclusioni del CTU ritenute erronee nella qualificazione del rapporto tra le particelle catastali, sostenendo che non si trattasse di mera servitù ma di diverso assetto dominicale/pertinenziale; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di risultanze istruttorie su un fatto decisivo, lamentando una non corretta valutazione delle prove. La Corte ha ritenuto entrambe le censure dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, inammissibile in cassazione, specie in presenza di doppia conforme, e ha escluso vizi motivazionali rilevanti, reputando la motivazione della sentenza impugnata idonea a superare il minimo costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c., osservando che i motivi attenevano a valutazioni di fatto e alla ricostruzione del compendio istruttorio, attività riservate al giudice di merito. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre a una condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria in favore dei controricorrenti e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende; ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 818 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla qualificazione del rapporto tra le particelle, ma non ritenuto decisivo perché la doglianza mirava a una rivalutazione del fatto

  • L. n. 1150 del 1942

    evocata nel primo motivo insieme ad altre norme urbanistiche, senza che la Corte ne ravvisasse una violazione decisiva

  • L. n. 10 del 1977

    evocata nel primo motivo, ma la Corte ha ritenuto la censura di merito e quindi inammissibile

  • L.R. Umbria n. 1 del 2015

    evocata nel primo motivo, senza rilievo decisivo ai fini dell'ammissibilità del ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale vizio denunciato per asserita falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il dedotto omesso esame di risultanze istruttorie; in presenza di doppia conforme la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata resa in conformità alla proposta formulata ai sensi di tale norma

  • art. 96 c.p.c.

    applicato, ai sensi dei commi terzo e quarto, per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore dei controricorrenti e di una somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché l'apprezzamento del materiale istruttorio è riservato al giudice di merito.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie quando la decisione impugnata sia sorretta da una motivazione non apparente e non manifestamente illogica, specie in presenza di doppia conforme.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una ricostruzione fattuale supportata da CTU e titoli di provenienza, il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a contrapporre una ricostruzione alternativa del compendio probatorio.
  • La motivazione è sufficiente in cassazione quando consente di seguire l'iter logico-argomentativo della decisione e supera il livello del minimo costituzionale; non è necessario confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
  • La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare, oltre alle spese, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.