Cassazione Civile, Ordinanza n. 30371/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di accertamento del confine tra due fondi e di risarcimento del danno per l'utilizzazione, da parte dei vicini, dell'area scoperta antistante alle rispettive proprietà per il parcheggio delle autovetture. In primo grado la domanda era stata rigettata; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che sull'area controversa esistesse soltanto una servitù di passaggio a favore della ricorrente e che non fosse provata la dedotta esistenza di un vincolo pertinenziale tra il terreno e l'edificio. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione di norme civilistiche e urbanistiche per avere la Corte d'appello recepito conclusioni del CTU ritenute erronee nella qualificazione del rapporto tra le particelle catastali, sostenendo che non si trattasse di mera servitù ma di diverso assetto dominicale/pertinenziale; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di risultanze istruttorie su un fatto decisivo, lamentando una non corretta valutazione delle prove. La Corte ha ritenuto entrambe le censure dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, inammissibile in cassazione, specie in presenza di doppia conforme, e ha escluso vizi motivazionali rilevanti, reputando la motivazione della sentenza impugnata idonea a superare il minimo costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c., osservando che i motivi attenevano a valutazioni di fatto e alla ricostruzione del compendio istruttorio, attività riservate al giudice di merito. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre a una condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria in favore dei controricorrenti e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende; ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 818 c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla qualificazione del rapporto tra le particelle, ma non ritenuto decisivo perché la doglianza mirava a una rivalutazione del fatto
L. n. 1150 del 1942
evocata nel primo motivo insieme ad altre norme urbanistiche, senza che la Corte ne ravvisasse una violazione decisiva
L. n. 10 del 1977
evocata nel primo motivo, ma la Corte ha ritenuto la censura di merito e quindi inammissibile
L.R. Umbria n. 1 del 2015
evocata nel primo motivo, senza rilievo decisivo ai fini dell'ammissibilità del ricorso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale vizio denunciato per asserita falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il dedotto omesso esame di risultanze istruttorie; in presenza di doppia conforme la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 380-bis c.p.c.
la decisione è stata resa in conformità alla proposta formulata ai sensi di tale norma
art. 96 c.p.c.
applicato, ai sensi dei commi terzo e quarto, per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore dei controricorrenti e di una somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché l'apprezzamento del materiale istruttorio è riservato al giudice di merito.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie quando la decisione impugnata sia sorretta da una motivazione non apparente e non manifestamente illogica, specie in presenza di doppia conforme.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una ricostruzione fattuale supportata da CTU e titoli di provenienza, il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a contrapporre una ricostruzione alternativa del compendio probatorio.
- La motivazione è sufficiente in cassazione quando consente di seguire l'iter logico-argomentativo della decisione e supera il livello del minimo costituzionale; non è necessario confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare, oltre alle spese, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, nei casi previsti dalla legge.
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