Cassazione Civile, Ordinanza n. 30373/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una verifica doganale su importazioni effettuate negli anni 2008-2010 per conto di una società importatrice. L'Amministrazione doganale ha ritenuto che nel valore dichiarato in dogana non fosse stato incluso l'importo corrisposto alla licenziante per l'uso di marchi, contestando maggiori dazi, maggiore IVA all'importazione e irrogando sanzioni. L'atto di rettifica è stato impugnato sia dalla società importatrice sia dallo spedizioniere che aveva operato come rappresentante indiretto e che rispondeva in solido. Dopo i giudizi di merito e la proposizione del ricorso per cassazione da parte dello spedizioniere, quest'ultimo ha chiesto la sospensione e poi l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle controversie pendenti prevista dalla legge di bilancio 2023, allegando il pagamento integrale del debito fiscale da parte della società importatrice, coobbligata principale.
La decisione
La Corte ha preso atto della richiesta di definizione agevolata e della documentazione attestante che la società importatrice, coobbligata principale, aveva aderito alla procedura e aveva versato quanto dovuto. Applicando le norme sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ha ritenuto che il perfezionamento della definizione da parte del coobbligato giovasse anche agli altri coobbligati, compreso il rappresentante indiretto. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate. Non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso principale o incidentale.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197/2022
ha introdotto la definizione agevolata delle controversie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e agli altri organi giurisdizionali tributari.
art. 1, comma 197, L. n. 197/2022
il contribuente che intende aderire deve depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata; in tal caso il processo è dichiarato estinto.
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
prevede la declaratoria di estinzione del processo con decreto o ordinanza quando la definizione è ritualmente richiesta e documentata.
art. 1, commi 200 e 201, L. n. 197/2022
disciplinano il diniego della definizione, la sua impugnazione e la revocazione del provvedimento di estinzione.
art. 1, comma 202, L. n. 197/2022
stabilisce che la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri coobbligati, salvo eccezioni previste dalla legge.
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
ha modificato la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria illustrativa in vista della decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario pendente in cassazione, la definizione agevolata perfezionata dal contribuente mediante rituale deposito della domanda e prova del pagamento determina l'estinzione del processo.
- La definizione agevolata effettuata da un coobbligato produce effetti favorevoli anche nei confronti degli altri coobbligati, compresi quelli la cui controversia è ancora pendente, salvo diverse previsioni normative.
- Quando il giudizio è dichiarato estinto per adesione alla definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
- Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata è decisiva la documentazione attestante l'adesione e il pagamento, non l'esame del merito della pretesa fiscale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30367/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30369/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30371/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30372/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30375/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30380/2023 del 02/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →