Cassazione Civile, Ordinanza n. 30375/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da una società appartenente a un gruppo operante nel settore immobiliare, che lamentava l'uso da parte di un'altra società della denominazione "Piperno Immobiliare R.E. s.r.l." e del segno "Piperno Immobiliare" come marchio per servizi immobiliari, ritenuti contraffattivi del marchio comunitario "Case Piperno" e del domain name "www.casepiperno.it", oltre che imitativi del segno distintivo "Piperno Case". In primo grado la domanda era stata accolta, con inibitoria, ritiro e distruzione del materiale e condanna generica al risarcimento del danno. In appello la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, sostenendo che non fosse titolare né licenziataria del marchio e che la titolarità dell'azione spettasse solo alla società formalmente intestataria del segno. La corte d'appello ha accolto tale eccezione, ritenendo non provata l'esistenza di un gruppo societario rilevante ai fini della legittimazione e, comunque, esclusa la legittimazione della società non titolare del marchio. Con il ricorso per cassazione la società attrice ha denunciato violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., degli artt. 2359, 2497, 2497-sexies e 2497-septies c.c., nonché degli artt. 6, 19 e 122-bis c.p.i., sostenendo: 1) che la documentazione versata in atti dimostrava l'esistenza di un controllo e di un gruppo societario unitario riferibile alla famiglia Piperno; 2) che le società del gruppo potevano agire a tutela del marchio del gruppo in virtù di una licenza implicita; 3) che l'art. 122-bis c.p.i. non escludeva la tutela del licenziatario non esclusivo e, comunque, consentiva l'intervento per il risarcimento del danno. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, osservando che i ricorsi tendevano a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale sulla mancanza di prova del controllo societario e della direzione unitaria; tale accertamento, sorretto da motivazione non apparente, non era sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., non dedotto in modo conforme. Esclusa la prova dell'appartenenza della società attrice a un gruppo controllato dalla titolare del marchio, è stata confermata la decisione che negava la legittimazione ad agire e rigettava le domande di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società attrice e aveva rigettato le domande di tutela del marchio e dei segni distintivi. Ha inoltre condannato la ricorrente a rifondere le spese alla società resistente principale, compensando le spese nei rapporti con l'altra controricorrente, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla legittimazione ad agire, ma la Corte ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una critica in fatto all'accertamento compiuto dai giudici di merito
richiamato dalla ricorrente in tema di interesse e legittimazione ad agire
richiamato per sostenere l'esistenza di un rapporto di controllo tra società e quindi di un gruppo societario
richiamato quale base della nozione di direzione e coordinamento di gruppo societario
richiamato per dedurre un controllo di fatto e la prova della direzione unitaria
richiamato per sostenere che rapporti contrattuali e di coordinamento potessero integrare il controllo e il gruppo
richiamato dalla ricorrente nel quadro della legittimazione e tutela dei segni distintivi
richiamato per sostenere che il marchio di gruppo possa essere usato dalle società appartenenti al gruppo
art. 122-bis d.lgs. n. 30/2005
richiamato dalla corte d'appello e dalla ricorrente in tema di legittimazione del licenziatario all'azione di contraffazione e all'intervento per il risarcimento del danno
art. 11 preleggi
richiamato per contestare l'applicazione temporale dell'art. 122-bis c.p.i.
dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge
indicato dalla Corte come unico mezzo idoneo a censurare l'omesso esame di un fatto decisivo
richiamato per il parametro della motivazione apparente o mancante
artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamati per l'onere di indicare e produrre gli atti e i fatti decisivi dedotti in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio: l'accertamento dell'esistenza di un gruppo societario, del controllo e della direzione unitaria è questione di fatto riservata al giudice di merito.
- Il vizio deducibile in cassazione non è l'omesso esame di ogni singolo elemento istruttorio, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, che sia stato discusso tra le parti e che, se considerato, avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
- La mera appartenenza a un insieme di società o la comunanza di interessi economici non bastano, di per sé, a fondare la legittimazione ad agire a tutela di un marchio non intestato: occorre la prova del rapporto di controllo e/o della direzione unitaria rilevante ai fini della nozione di gruppo.
- La tutela del marchio o del segno distintivo spetta, in linea generale, al titolare; la legittimazione del soggetto diverso dal titolare richiede un titolo specifico o una fattispecie espressamente riconosciuta dall'ordinamento, non essendo sufficiente la sola utilizzazione di fatto del segno nell'ambito di rapporti societari o commerciali.
- Quando la corte di merito abbia motivato in modo logico e non apparente sull'insussistenza del gruppo e del controllo societario, la decisione che ne deriva non è censurabile in cassazione per violazione degli artt. 2359 e 2497 c.c. se non nei limiti del vizio di motivazione nei ristretti confini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
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