Cassazione Civile, Ordinanza n. 30367/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La lite nasce da una compravendita del 15 giugno 2012 con cui un soggetto, in forza di procura a vendere, aveva trasferito a sé stesso la metà indivisa dell'ex casa coniugale, bene di cui l'altra ex comproprietaria era titolare pro quota. La controparte aveva chiesto in primo grado la declaratoria di nullità della procura, l'annullamento del contratto per conflitto di interessi o, in subordine, la nullità per frode alla legge; aveva inoltre chiesto l'annullamento del successivo atto costitutivo di una società nella quale il cespite era stato conferito, nonché la declaratoria di simulazione della locazione stipulata dalla società con un terzo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione, annullando la compravendita, ritenendo opponibile l'annullamento alla società, ma negando la restituzione del bene ormai alienato a terzo e condannando il venditore al risarcimento del danno. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto un unico motivo: travisamento delle prove e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare alcune risultanze istruttorie, in particolare una missiva inviata dalla controparte alla banca, che secondo il ricorrente avrebbe integrato convalida tacita del contratto annullabile. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e perché la motivazione di appello era congrua anche quanto all'esclusione della convalida tacita, mancando elementi univoci di consapevole rinuncia all'azione di annullamento.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c., rilevando che il motivo si risolveva nella contestazione dell'accertamento di fatto e della valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di legittimità, all'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. in favore della controricorrente, alla somma in favore della cassa delle ammende prevista dall'art. 380-bis c.p.c., e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
è richiamato dal ricorrente per lamentare una pretesa errata ripartizione o valutazione dell'onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta alla rivalutazione del merito
art. 380-bis c.p.c.
la decisione è stata definita in conformità alla proposta formulata ai sensi di tale norma; la Corte richiama anche le conseguenze sanzionatorie connesse alla definizione conforme alla proposta
art. 1444 c.c.
è richiamato nel passaggio sulla convalida tacita del contratto annullabile; la convalida è configurabile solo per atti incompatibili in modo inequivoco con la volontà di chiedere l'annullamento
art. 96 c.p.c.
poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica le previsioni sanzionatorie ulteriori a carico del ricorrente
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta o dichiarata inammissibile
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo è formalmente incardinato come violazione o falsa applicazione di legge, ma è stato ritenuto sostanzialmente una doglianza di merito
art. 96 c.p.c.
richiamato nel dispositivo in combinazione con la condanna alle spese e con l'ulteriore somma liquidata a favore della controricorrente
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di ricostruzione alternativa dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per contestare, in realtà, l'apprezzamento delle prove e la scelta delle risultanze ritenute decisive dal giudice di merito.
- La convalida tacita del contratto annullabile richiede atti di esecuzione o comportamenti oggettivamente e inequivocabilmente incompatibili con la volontà di far valere l'annullamento; non bastano elementi dubbi o interpretabili in senso diverso.
- La motivazione del giudice di merito è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente o manifestamente illogica, non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa degli elementi probatori.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la decisione è resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'obbligo di pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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