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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30369/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di divisione ereditaria relativo all’asse relitto di due defunti. Il tribunale aveva formato più quote tra diversi coeredi, con conguagli e con condanna di alcuni condividenti al pagamento di un’indennità per il godimento esclusivo di beni comuni. In appello, alcuni coeredi contestavano: la nullità della notifica dell’atto di citazione introduttivo in primo grado, per asserita inesistenza della residenza/dimora nei luoghi di notificazione e per carenze della notifica postale; l’esatta individuazione dei beni compresi nella divisione; la stima dei beni; la scelta di assegnare direttamente le quote senza sorteggio; la condanna al pagamento dell’indennità per occupazione esclusiva di alcuni immobili. La Corte d’appello ha rigettato gli appelli. In cassazione i ricorrenti hanno riproposto cinque motivi: (1) nullità della notifica a una ricorrente e conseguente erronea declaratoria di contumacia; (2) nullità della notifica a un altro ricorrente e conseguente contumacia; (3) errata stima dell’asse ereditario e violazione delle regole divisionali; (4) illegittima attribuzione diretta delle quote senza sorteggio; (5) illegittima condanna all’indennità per uso esclusivo dell’immobile, per asserita mancanza di prova dell’uso esclusivo e della richiesta di pari godimento da parte degli altri condividenti. La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi per genericità e difetto di specificità; ha respinto il quarto motivo, ritenendo derogabile il sorteggio in presenza di una motivazione congrua e discrezionale del giudice di merito; ha accolto solo in parte il quinto motivo, limitatamente alla decorrenza dell’indennità, perché in assenza di una previa richiesta degli altri comproprietari di uso turnario l’indennità non può decorrere dalla mera apertura della successione ma dalla domanda o dalla richiesta di godimento comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto soltanto il quinto motivo di ricorso nei limiti indicati, cassando la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla decorrenza dell’indennità per l’uso esclusivo del bene comune. Ha rinviato ad altra sezione della Corte d’appello di Catania per la rideterminazione dell’indennità secondo il principio per cui, in mancanza di una richiesta di uso turnario o di pari godimento da parte degli altri condividenti, la decorrenza non può essere fissata dalla data di apertura della successione ma dalla domanda giudiziale o dal primo atto in cui sia stata richiesta la fruizione comune. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili; il quarto è stato rigettato. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata, ma senza rilievo decisivo autonomamente affermato dalla Corte

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata

  • art. 137 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla notificazione

  • art. 138 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla notificazione

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla nullità degli atti e delle notifiche

  • art. 171 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla costituzione e notificazione

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla rinnovazione della notificazione

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dalla Corte d'appello, con la Cassazione che ne valorizza l'applicazione per dichiarare inammissibile il motivo di gravame generico

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per affermare il limite al sindacato di legittimità in presenza di doppia conforme sul vizio motivazionale

  • art. 366, co. 1, n. 6 c.p.c.

    la Corte lo richiama per affermare l'inammissibilità della censura che non indica specificamente il documento e la sua collocazione processuale

  • art. 720 c.c.

    richiamato nel contesto della divisione ereditaria e dell'assegnazione dei beni

  • art. 726 c.c.

    richiamato nel contesto della divisione ereditaria e dell'assegnazione dei beni

  • art. 727 c.c.

    richiamato per il criterio di formazione delle porzioni e per la regola del sorteggio, che la Corte considera non assoluta ma tendenziale

  • art. 728 c.c.

    richiamato nella censura sulla stima e divisione dei beni

  • art. 729 c.c.

    la Corte afferma che il sorteggio, in caso di quote uguali, ha carattere tendenziale e può essere derogato da valutazioni discrezionali ragionevolmente motivate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel quinto motivo sulla ripartizione dell'onere della prova circa l'uso esclusivo e la richiesta di godimento comune

  • L. n. 890/1982, art. 7, co. 6

    richiamato in tema di notificazione postale, a sostegno della necessità della raccomandata informativa

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contrapporre una versione alternativa dei fatti a quella accertata dal giudice di merito, senza indicare in modo specifico le fonti probatorie o gli atti processuali che smentirebbero l'accertamento impugnato.
  • In tema di notificazione, le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo circa la residenza o dimora abituale del destinatario, ma possono essere superate da altri elementi di prova; rileva il luogo di effettiva e abituale dimora.
  • Nella notificazione a mezzo posta, se la consegna non avviene a mani del destinatario, devono essere rispettati gli adempimenti ulteriori previsti dalla disciplina speciale, inclusa la raccomandata informativa quando dovuta.
  • Nel giudizio di divisione ereditaria, la censura sulla stima dei beni è inammissibile se resta generica e non è supportata dall'indicazione specifica dei dati o documenti che dimostrerebbero l'errore di valutazione.
  • La regola del sorteggio nella divisione di quote uguali non ha carattere assoluto ma tendenziale: il giudice può derogarla con motivazione ragionevole, anche in considerazione dell'assetto di fatto della disponibilità dei beni tra i condividenti.
  • L'indennità per l'uso esclusivo di un bene comune non può essere automaticamente posta a carico del comproprietario che ne abbia goduto in via esclusiva se gli altri partecipanti non abbiano previamente richiesto un uso comune o turnario del bene; in tal caso la decorrenza dell'indennità va ancorata alla domanda o alla richiesta di pari godimento.
  • L'uso esclusivo del bene comune, di per sé, non è sufficiente a fondare un pregiudizio risarcibile o indennitario nei confronti dei comproprietari che abbiano mostrato acquiescenza, finché non intervenga una richiesta di godimento concorrente o turnario.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaNotificazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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