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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02632/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale effettuata presso la sede della ditta individuale del contribuente e presso la sua abitazione, oltre che da indagini bancarie. L'Agenzia delle Entrate notificò due avvisi di accertamento per le annualità 2006 e 2007, rideterminando l'imponibile ai fini IVA, IRAP e imposte dirette. Il contribuente definì con adesione l'accertamento relativo al 2006 e impugnò quello relativo al 2007 davanti alla CTP di Padova, che respinse il ricorso; la CTR Veneto confermò il rigetto. In cassazione il contribuente dedusse, con il primo motivo, violazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986, 32 d.P.R. 600/1973, 51 d.P.R. 633/1972 e 53 Cost., sostenendo che la CTR avesse erroneamente disconosciuto i costi correlati ai maggiori ricavi accertati; con il secondo motivo denunciò nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che il giudice d'appello avesse illegittimamente negato l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata sul maggior imponibile. Prima della trattazione camerale, però, il ricorrente depositò documentazione attestante la domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, e notificò la rinuncia al giudizio, rappresentando di aver integralmente pagato quanto dovuto nell'ambito della definizione.

La decisione

La Corte ha preso atto della sopravvenuta adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi fiscali relativi all'avviso di accertamento oggetto del giudizio e della conseguente rinuncia al ricorso. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre precisato che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992, e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sopravvenuta adesione del contribuente a una procedura di definizione agevolata del carico fiscale relativa all'atto impugnato, accompagnata da rinuncia al ricorso e integrale pagamento, determina l'estinzione del giudizio.
  • Quando la causa estintiva interviene dopo la proposizione del ricorso, non ricorrono i presupposti per applicare il raddoppio del contributo unificato.
  • Nel giudizio estinto per rinuncia o per definizione agevolata, le spese restano regolate secondo la disciplina speciale del processo tributario e, in mancanza di diversa statuizione, a carico di chi le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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