Cassazione Civile, Ordinanza n. 19342/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (intermediario)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di risarcimento proposta da una società assicurativa per il danno derivante dall'incasso, da parte di un soggetto non legittimato, di un assegno circolare non trasferibile emesso a favore di un proprio beneficiario e spedito per posta ordinaria. In primo grado la domanda è stata respinta, ritenendosi che l'intermediario avesse agito senza colpa perché il presentatore era stato identificato mediante documento di identità e tessera del codice fiscale. In appello la decisione è stata riformata: la corte territoriale ha ritenuto che, per la natura dell'operazione e per alcune circostanze anomale (presentatore non conosciuto, apertura contestuale di un libretto di risparmio, utilizzo di un solo documento identificativo), l'intermediario avrebbe dovuto svolgere verifiche più approfondite sulla identità del prenditore, ad esempio controllando la regolarità della carta d'identità o del codice fiscale presso gli enti competenti. Contro tale decisione l'intermediario ha proposto ricorso per cassazione con più motivi: ha dedotto la violazione dell'art. 43 l. assegni e delle preleggi, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe posto a suo carico obblighi di controllo ulteriori e non previsti dalla legge; ha contestato la ricostruzione dell'oggetto della prestazione e del relativo inadempimento; ha censurato, inoltre, la valutazione della diligenza professionale e l'applicazione della normativa antiriciclaggio e di identificazione del cliente; ha infine dedotto ulteriori violazioni processuali e preclusioni. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi diversi dal terzo e quarto, ma ha accolto questi ultimi, ritenendo che le verifiche ulteriori pretese dal giudice di merito non fossero esigibili alla luce dell'ordinamento positivo e degli standards valutativi dell'epoca, quando non esisteva un sistema informatizzato idoneo a consentire in tempo reale i controlli indicati. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi, ha cassato la sentenza di appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione affinché riesamini la domanda applicando i principi affermati sulla diligenza richiesta nella identificazione del prenditore dell'assegno non trasferibile e sulla prova liberatoria della banca/posta negoziatrice; le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 43 R.D. n. 1736/1933
La norma disciplina la circolazione e l'incasso degli assegni non trasferibili; la responsabilità dell'intermediario che consente il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario ha natura contrattuale e richiede la prova dell'adempimento diligente.
Costituisce il parametro della diligenza professionale dell'intermediario; la banca/posta negoziatrice risponde anche per colpa lieve e deve provare di aver adempiuto con la diligenza esigibile dall'operatore professionale.
È richiamato per qualificare l'inadempimento della prestazione di negoziazione e il conseguente onere della prova liberatoria in capo all'intermediario.
artt. 1173, 1174, 1324 e 1346 c.c.
Sono evocati dal ricorrente per sostenere che l'oggetto della prestazione contrattuale sarebbe limitato alla verifica della legittimazione cartolare; la Corte ritiene però che tale censura non colga la ratio decidendi.
art. 12 preleggi
È richiamato dal ricorrente per contestare una interpretazione estensiva dell'art. 43 l. assegni, ma la Corte esclude che la decisione di merito abbia introdotto obblighi preterlegali.
art. 13, comma 4, D.L. n. 625/1979
È richiamato insieme alla normativa di settore sulla identificazione dei clienti; la Corte osserva che gli obblighi concreti di verifica devono essere ricavati dalla disciplina positiva e dagli standards dell'epoca.
art. 6, commi 1 e 3, D.M. n. 142/2006
Norma richiamata dal ricorrente in tema di identificazione e conservazione delle informazioni; la Corte non la ritiene sufficiente a fondare gli ulteriori controlli pretesi dalla sentenza di merito.
art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2007
È parte della normativa antiriciclaggio invocata per sostenere la sufficienza della procedura di identificazione seguita.
art. 38, comma 6, D.L. n. 78/2010
È richiamato per la disponibilità dei dati del codice fiscale nell'Anagrafe tributaria; la Corte esclude che, nel contesto temporale rilevante, ciò imponesse i controlli ulteriori ritenuti dalla corte territoriale.
È valorizzato come norma che riconosce efficacia identificativa ai documenti di riconoscimento muniti di fotografia e timbro, ai fini della verifica dell'identità del presentatore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del sindacato di legittimità sulle censure di violazione di legge, anche quando non sia usata una formula sacramentale purché il vizio sia chiaramente individuabile.
È dedotto nel ricorso, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con la reale ratio della sentenza impugnata.
È dedotto per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte giudica la censura inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
È menzionato solo per il deposito della memoria in prossimità dell'udienza.
Massime di principio
- La responsabilità dell'intermediario che consente l'incasso di un assegno non trasferibile da parte di soggetto diverso dal beneficiario ha natura contrattuale e si fonda su un obbligo professionale di protezione verso tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione.
- Per liberarsi dalla responsabilità, l'intermediario deve provare di aver adempiuto con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.; il giudizio sulla diligenza professionale integra un giudizio di diritto, sindacabile in cassazione se confligge con gli standards normativi e sociali di riferimento.
- La sola osservanza della procedura ordinaria di identificazione può non bastare in astratto, ma ulteriori verifiche sono esigibili solo se trovano fondamento nell'ordinamento positivo e negli standards valutativi concretamente applicabili al tempo dei fatti; non possono essere imposti controlli non previsti o irragionevolmente onerosi.
- Se la censura di legittimità non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, il motivo è inammissibile anche quando formalmente richiami norme corrette.
- In materia di identificazione del presentatore di un assegno non trasferibile, un documento di riconoscimento idoneo e non scaduto può essere sufficiente ai fini della diligenza, salvo che emergano elementi normativi o fattuali che rendano doverosi controlli ulteriori effettivamente esigibili.
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