DECRETO 3 febbraio 2006, n. 142
Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento ministeriale (3 feb 2006) che attua disposizioni antiriciclaggio relative all'identificazione dei clienti, alla registrazione e conservazione delle operazioni e dei rapporti da parte di banche, Poste, assicurazioni, SIM, SGR e altri intermediari. Introduce l'archivio unico informatico, soglia di rilevanza 12.500 euro, modalità di identificazione (diretta, indiretta, a distanza), conservazione 10 anni e eccezioni. Emanato in attuazione del d.lgs. 56/2004; nella prassi è stato in gran parte superato da successive direttive e decreti nazionali.
Obblighi di identificazione, registrazione e conservazione antiriciclaggio per intermediari (archivio unico informatico)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 15 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto · 3 feb 2006DECRETO 3 febbraio 2006, n. 143
- Decreto · 3 feb 2006DECRETO 3 febbraio 2006, n. 141
- Decreto · 2 feb 2006DECRETO 2 febbraio 2006, n. 113
- Decreto · 31 gen 2006DECRETO 31 gennaio 2006, n. 110
- Decreto · 7 feb 2006DECRETO 7 febbraio 2006, n. 112
- Decreto · 7 feb 2006DECRETO 7 febbraio 2006, n. 144
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →