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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06741/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva notificato quattro avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2011-2014, recuperando a tassazione maggiori redditi Irpef nei confronti di un socio persona fisica e di una società del gruppo. La pretesa traeva origine da una verifica su un gruppo societario familiare e da una complessa operazione qualificata dall’Ufficio come leverage cash out e, più in generale, come abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis l. 212/2000. Secondo l’Ufficio, attraverso rivalutazione delle partecipazioni, costituzione di una newco, cessione delle quote rivalutate, distribuzione di dividendi della capogruppo alla newco e successivo finanziamento della cessione mediante prestiti obbligazionari, i soci avrebbero monetizzato utili e riserve trasformandoli in flussi fiscalmente più favorevoli, ottenendo vantaggi indebiti. I contribuenti avevano impugnato gli atti; in primo grado avevano perso, ma in appello la CTR aveva ritenuto l’operazione sorretta da valide ragioni extrafiscali. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione o falsa applicazione dell’art. 10-bis l. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse esaminato atomisticamente le singole fasi dell’operazione invece di valutarla unitariamente, così da non coglierne la finalità elusiva. I contribuenti proponevano ricorso incidentale condizionato lamentando la violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973 per la dedotta decadenza del potere impositivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la valutazione della CTR, osservando che l’operazione, considerata nel suo complesso, non era finalizzata esclusivamente al risparmio d’imposta ma presentava una apprezzabile sostanza economica e ragioni extrafiscali non marginali: riorganizzazione del gruppo, liquidazione dei soci non interessati al nuovo assetto, rafforzamento patrimoniale della newco, maggiore accesso al credito bancario e riservatezza che sarebbe stata sacrificata dal diverso schema del conferimento. Poiché il ricorso principale è stato disatteso, la Corte ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato sulla decadenza dell’Ufficio. L’Agenzia è stata condannata alle spese, mentre non è stata applicata la condanna al contributo unificato aggravato per il patrocinio erariale. Il ricorso, dunque, è stato respinto integralmente sul punto decisivo dell’abuso del diritto.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 212/2000

    Il divieto di abuso del diritto opera quando l’operazione economica è priva di valide ragioni economiche ed è principalmente orientata a conseguire vantaggi fiscali mediante uso distorto di strumenti giuridici; non si applica se l’operazione è spiegabile anche con ragioni extrafiscali apprezzabili e presenta sostanza economica.

  • artt. 5 e 7 l. 448/2001

    Sono norme agevolative utilizzate per la rivalutazione delle partecipazioni societarie.

  • art. 2 d.l. 282/2002

    È richiamato come base normativa della rivalutazione delle partecipazioni ai fini dell’operazione contestata.

  • art. 47 TUIR

    L’Ufficio lo invoca quale disposizione elusa dalla trasformazione degli utili in flussi fiscalmente più favorevoli; la Corte esclude che vi sia stata elusione abusiva in presenza di sostanza economica.

  • art. 89 TUIR

    È citato per il regime di parziale detassazione dei dividendi percepiti dalla newco.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    È la norma richiamata nel ricorso incidentale sulla dedotta decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento; la Corte non la esamina nel merito perché il motivo resta assorbito.

  • art. 2343 c.c.

    La Corte richiama il legittimo interesse dei soci a evitare il deposito della relazione peritale di stima previsto per il conferimento, valorizzandolo come indice della diversa utilità della cessione rispetto al conferimento.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte afferma che non si applica la condanna al contributo unificato aggiuntivo nei confronti dell’Amministrazione dello Stato patrocinata dall’Avvocatura generale.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l’abuso del diritto richiede che l’operazione, valutata nella sua globalità e nel contesto fattuale e giuridico, abbia come elemento predominante e assorbente il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito; se l’operazione è giustificata anche da ragioni economiche non marginali, il divieto non opera.
  • La verifica dell’abusività non può arrestarsi all’esame atomistico delle singole fasi negoziali, ma deve considerare il disegno unitario dell’operazione e la sua effettiva sostanza economica.
  • Spetta all’Amministrazione allegare e provare il disegno elusivo, le modalità di manipolazione degli schemi negoziali e l’assenza di valide ragioni economiche; il contribuente, una volta prospettata una struttura alternativa funzionale al medesimo obiettivo economico, deve allegare le ragioni che giustificano la scelta del diverso schema.
  • Nelle operazioni di riorganizzazione di gruppo, resta salva la libertà del contribuente di scegliere tra diversi strumenti leciti anche se comportano un differente carico fiscale, purché la scelta sia sorretta da una reale sostanza economica e da finalità extrafiscali apprezzabili.
  • La presenza di vantaggi organizzativi, patrimoniali o finanziari concreti, come rafforzamento del patrimonio netto, accesso al credito, liquidazione di soci non interessati al riassetto e tutela di riservatezza, può escludere la qualificazione abusiva dell’operazione.
  • La scelta di uno schema negoziale diverso da quello del conferimento può essere legittima se consente risultati economici ulteriori o diversi, non riducibili al solo risparmio d’imposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiAbuso del dirittoOnere della prova

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