Cassazione Civile, Ordinanza n. 02391/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiori IRES e IRAP nei confronti di una società poi cancellata, ritenendo che essa avesse conseguito un profitto illecito mediante emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, e aveva inoltre affermato la responsabilità dei soci, in proporzione alle rispettive quote, ai sensi degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 600/1973. I contribuenti avevano contestato sia l'effettiva partecipazione della società alla frode comunitaria, sia la propria estraneità al comportamento fraudolento. La CTP aveva accolto i ricorsi; la CTR, riuniti gli appelli dell'Ufficio e in contumacia dei contribuenti, aveva confermato le decisioni di primo grado. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 36, 53 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e art. 132 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 17, 19 e 54 d.P.R. n. 633/1972, 2697, 2727 e 2729 c.c., per erronea esclusione della consapevolezza/partecipazione della società alla frode; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; 4) violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973 sulla responsabilità dei soci.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la CTR si era limitata ad affermazioni apodittiche e assertive, prive dell'indicazione dei motivi di gravame e soprattutto prive di una valutazione puntuale degli elementi indiziari addotti dall'Ufficio a sostegno della pretesa fiscale. Tale stile motivazionale non consentiva di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito e integrava motivazione apparente, quindi nullità della sentenza. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame della censura accolta e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente, quale violazione del minimo costituzionale della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il sindacato è circoscritto al minimo costituzionale; non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
impone un livello minimo costituzionalmente necessario della motivazione della sentenza.
la sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente e non rende percepibile il fondamento della decisione.
artt. 36, 53 e 61 d.lgs. n. 546/1992
richiamati per dedurre la nullità della decisione tributaria priva di adeguata motivazione.
artt. 17, 19 e 54 d.P.R. n. 633/1972
invocati nel motivo subordinato per sostenere l'erronea esclusione della partecipazione della società alla frode IVA.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.
richiamati per censurare la valutazione e l'utilizzo degli indizi posti a base della pretesa fiscale.
richiamato in relazione alla responsabilità dei soci della società cancellata.
richiamato quale base normativa della responsabilità dei soci per i debiti della società estinta/cancellata.
richiamato nel quarto motivo insieme all'art. 2495 c.c. per contestare la decisione sulla responsabilità dei soci.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la motivazione è censurabile come vizio di nullità solo quando sia del tutto mancante o solo apparente, cioè quando non consenta di individuare il ragionamento decisorio seguito dal giudice di merito.
- Non è sufficiente una motivazione graficamente esistente se essa si risolve in formule apodittiche o clausole di stile, prive di specifica valutazione dei fatti e delle censure dedotte dalle parti.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: restano esclusi i meri vizi di insufficienza o contraddittorietà, salvo i casi di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile.
- Quando una sentenza di merito non indica i motivi di appello scrutinati né esamina gli elementi probatori e indiziari specificamente addotti, la decisione è nulla per difetto di motivazione effettiva.
- L'accoglimento del motivo che denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente assorbe le ulteriori censure che investono il merito della pretesa tributaria.
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