Cassazione Civile, Ordinanza n. 02272/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo fondiario stipulato negli anni Novanta ed estinto nel 2000. La mutuataria aveva agito in primo grado contro la banca originaria chiedendo la declaratoria di nullità del mutuo per mancata consegna della somma, la nullità della clausola sugli interessi per asserita usurarietà e indeterminatezza, nonché l’accertamento dell’illegittimità dell’anatocismo, con conseguente ripetizione di quanto pagato in eccesso. Il Tribunale aveva accolto la domanda restitutoria, respingendo l’eccezione di prescrizione. La banca aveva proposto appello deducendo, tra l’altro, l’erronea reiezione della prescrizione e la non configurabilità di usura originaria o sopravvenuta, oltre alla correttezza della pattuizione degli interessi. In appello la parte appellata aveva eccepito l’inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. La Corte d’appello ha respinto tale eccezione e ha riformato la decisione di primo grado, respingendo la domanda di ripetizione di indebito. Con il ricorso per cassazione la mutuataria ha dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., denunciando error in procedendo per violazione dell’art. 342 c.p.c.: secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello della banca perché i motivi non erano specifici e non si confrontavano con la sentenza di primo grado, che - a suo dire - aveva deciso solo sull’anatocismo e non sull’usura; il ricorso insisteva quindi sulla pretesa mancanza di "dialogo" tra motivi di appello e decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che l’appello della banca individuava in modo chiaro i capi censurati e sviluppava argomentazioni pertinenti rispetto alla decisione di primo grado, a prescindere dalla loro fondatezza nel merito. Ha inoltre rilevato che la sentenza del Tribunale, anche sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, aveva affrontato sia il tema dell’usura sia quello della determinatezza della clausola sugli interessi ultralegali e della capitalizzazione, sicché le doglianze dell’appellante non erano estranee al contenuto della pronuncia. Di conseguenza, non sussisteva la dedotta inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio dedotto attiene alla violazione di norme processuali, nella specie per la mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello.
necessario requisito della specificità dei motivi di appello
L’impugnazione è ammissibile quando individua chiaramente i punti della sentenza censurati e le relative ragioni, con sufficiente pertinenza rispetto alla decisione impugnata.
interessi ultralegali ridotti ai tassi BOT
Richiamato nel ragionamento sul trattamento degli interessi ultralegali operato dal CTU e considerato dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico
È la base normativa richiamata per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi non può essere dichiarata quando l’atto di gravame individua in modo chiaro i capi della sentenza contestati e sviluppa censure pertinenti rispetto alla decisione impugnata.
- Ai fini dell’art. 342 c.p.c., non è decisivo che le doglianze dell’appellante siano fondate nel merito; ciò che rileva è che esse si rapportino al contenuto della sentenza di primo grado e ne colgano i punti decisori effettivamente affrontati.
- Quando il giudice di primo grado ha esaminato più profili della controversia, compresi usura, determinatezza del tasso e capitalizzazione degli interessi, l’appello che investa tali temi non è inammissibile per asserita estraneità al decisum.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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