Cassazione Civile, Ordinanza n. 02274/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario del credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca originaria cessionaria di un credito per anticipazioni su fattura, relativo al pagamento di una fattura emessa da una società appaltatrice e ceduta alla banca. La società debitrice ceduta ha proposto opposizione sostenendo l’inesistenza del credito, perché non provata l’esistenza del 21° SAL richiamato nella fattura, e in subordine contestando la regolarità della cessione del credito e il rispetto della forma richiesta per gli atti nelle procedure di appalto pubblico. Nel giudizio di opposizione, la banca opposta ha chiesto non solo la conferma del decreto, ma anche, in via subordinata, il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per il comportamento omissivo del debitore dopo la notifica della cessione, deducendo la violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Il Tribunale ha revocato il decreto per difetto di prova del credito; in appello, la cessionaria del credito ha censurato la decisione per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria e per erronea applicazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che la domanda subordinata fosse ammissibile perché connessa alla medesima vicenda sostanziale emersa solo in seguito alle difese dell’opponente. La Corte d’appello ha rigettato l’appello, ma in Cassazione è stato dedotto un unico motivo per violazione dell’art. 112 c.p.c., contestando la dichiarata inammissibilità della domanda risarcitoria come domanda nuova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la decisione della Corte d’appello nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda subordinata di risarcimento danni proposta dall’opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo perché nuova rispetto alla domanda monitoria e non preceduta da domande riconvenzionali dell’opponente. La Corte ha richiamato l’evoluzione giurisprudenziale culminata nelle Sezioni Unite, secondo cui l’opposto può proporre domande alternative o diverse da quella introdotta in via monitoria anche in assenza di riconvenzionale dell’opponente, purché tali domande si fondino sulla medesima vicenda sostanziale, riguardino il medesimo bene della vita e siano connesse alla domanda originaria. Poiché la Corte territoriale non aveva accertato se la domanda risarcitoria fosse effettivamente riferita alla stessa vicenda sostanziale del credito azionato, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non potesse dichiarare inammissibile la domanda subordinata senza verificare se essa fosse connessa alla stessa vicenda sostanziale dedotta in via monitoria; l’eventuale omessa pronuncia andava valutata alla luce dell’ammissibilità della domanda nel giudizio di opposizione
richiamato come fondamento della domanda subordinata di risarcimento danni per il comportamento omissivo asseritamente tenuto dal debitore
invocati come parametri dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede la cui violazione era posta a base della domanda risarcitoria
richiamato in chiave sistematica per affermare che, nel giudizio ordinario e quindi anche nell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può avvalersi di facoltà di modifica della domanda nei limiti della medesima vicenda sostanziale
richiamato indirettamente nel contesto del riparto dell’onere della prova sull’esistenza del credito opposto in sede monitoria
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre una domanda diversa o alternativa rispetto a quella formulata nel ricorso monitorio anche se l’opponente non abbia proposto domanda riconvenzionale, purché la nuova domanda si collochi nella medesima vicenda sostanziale, riguardi il medesimo bene della vita e sia connessa alla pretesa originaria.
- La mera assenza di una riconvenzionale dell’opponente non basta, di per sé, a escludere l’ammissibilità di una domanda nuova dell’opposto: il giudice deve verificare in concreto se vi sia continuità tra il rapporto dedotto monitoriamente e quello posto a base della nuova domanda.
- In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il problema dell’ammissibilità della domanda nuova dell’opposto va risolto non in astratto, ma attraverso il confronto tra la fattispecie sostanziale azionata in via monitoria e quella posta a fondamento della domanda successiva.
- Quando il giudice di merito dichiari inammissibile una domanda nuova senza svolgere questo accertamento comparativo, la decisione è erronea e va cassata con rinvio per il nuovo esame.
- L’opposto, quale attore in senso sostanziale, non è rigidamente vincolato al solo petitum monitorio se la modificazione della domanda resta interna alla stessa vicenda sostanziale e soddisfa esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo.
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