Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02277/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto imposta di registro e diritti di notifica in relazione alla registrazione di una sentenza civile che aveva condannato la società ricorrente a pagare a una banca una somma dovuta in forza di una garanzia fideiussoria. L'ufficio ha ritenuto che, nella sentenza registrata, fosse enunciato un contratto di fideiussione soggetto a imposta ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986, assumendo la sostanziale identità tra le parti dell'atto enunciato e quelle dell'atto enunciante. La società ha impugnato l'atto deducendo, in sintesi, che mancasse il presupposto dell'enunciazione perché non vi era stata identità sostanziale tra le parti dei due atti, poiché nel rapporto fideiussorio risultavano soggetti ulteriori non presenti nella sentenza e, viceversa, nel giudizio erano presenti parti non coincidenti con quelle del contratto. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non vi fosse mai stato alcun trasferimento di garanzia e quindi mancasse uno dei presupposti dell'imposizione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986, per erronea interpretazione del requisito di identità delle parti tra atto enunciato e atto enunciante.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché proposto in presenza di doppia conforme, rilevando che, in tale ipotesi, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello, onere non assolto nel caso concreto. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'art. 22 d.P.R. n. 131/1986 richiede l'identità tra le parti sostanziali dell'atto enunciato e di quello enunciante, identità che può sussistere anche quando nell'atto enunciante compaiano soggetti ulteriori rispetto a quelli dell'atto enunciato, purché vi sia corrispondenza tra i soggetti che risentono direttamente degli effetti dell'atto. Nel caso esaminato, la Corte ha valorizzato la ricostruzione di merito secondo cui le fideiussioni di alcuni soggetti erano state cedute alla società poi divenuta ricorrente e ha ritenuto che vi fosse coincidenza tra i soggetti essenziali dei due atti, escludendo la violazione della norma tributaria. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. n. 131/1986

    "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"

    La norma richiede l'identità tra le parti sostanziali dell'atto enunciato e di quello enunciante; tale identità non è esclusa dalla presenza, nell'atto enunciante, di soggetti ulteriori rispetto a quelli del contratto enunciato, purché vi sia corrispondenza tra i soggetti direttamente incisi dal rapporto.

  • art. 76, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato nei gradi di merito per ritenere tempestiva la notifica dell'avviso di liquidazione entro il termine decadenziale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata dichiarata inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato per violazione e falsa applicazione dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986; la Corte lo ha ritenuto infondato.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; in mancanza, il motivo ex art. 360 n. 5 è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione contro sentenza conforme nei due gradi di merito, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Ai fini dell'imposta di registro per enunciazione, il requisito delle "stesse parti" va riferito alle parti sostanziali del rapporto, cioè ai soggetti che subiscono direttamente gli effetti dell'atto, e non richiede una perfetta coincidenza formale e numerica di tutti i partecipanti ai due atti.
  • La presenza nell'atto enunciante di soggetti ulteriori rispetto a quelli dell'atto enunciato non esclude di per sé l'applicazione dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986, se permane la corrispondenza tra i soggetti essenziali dei due rapporti.
  • Quando il giudice di merito accerta, sulla base delle risultanze istruttorie, la sostanziale identità tra atto enunciante e atto enunciato, la censura di violazione di legge non può limitarsi a prospettare una diversa lettura dei fatti, se non nei limiti consentiti dal vizio di legittimità dedotto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.