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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02283/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito per far dichiarare l'inefficacia di due vendite immobiliari compiute da un debitore in favore di congiunti, con contestuale trasferimento di diritti di uso in favore del venditore e della moglie. Il credito azionato dalla banca derivava da fideiussioni prestate dal debitore a garanzia di obbligazioni di due società. Gli eredi del disponente, convenuti nei giudizi di merito, hanno contestato la revocatoria sostenendo: che le fideiussioni fossero inefficaci per violazione dell'art. 1956 c.c. e dei doveri di correttezza e buona fede, perché la banca avrebbe concesso ulteriore credito alle società garantite in situazione di pregiudizio senza autorizzazione del fideiussore; che mancasse un credito certo della banca, anche richiamando una CTU contabile favorevole in un diverso giudizio e il difetto di legittimazione passiva degli eredi rispetto a uno dei rapporti garantiti, per effetto di una transazione intervenuta solo con la società debitrice; che la banca non potesse fondare l'actio pauliana su un credito contestato; che fosse stata introdotta tardivamente, in comparsa conclusionale in appello, l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust; e che la Corte territoriale avesse mal valutato i presupposti oggettivi e soggettivi della revocatoria, cioè eventus damni e scientia damni. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il credito posto a base dell'azione revocatoria può essere anche litigioso o contestato, sicché la questione della validità/inefficacia delle fideiussioni doveva restare devoluta ai separati giudizi di opposizione già pendenti; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la deduzione della nullità antitrust era nuova e tardiva, oltre a non emergere da fatti già acquisiti al processo; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e perché le censure sui presupposti della revocatoria erano comunque generiche. La decisione finale è stata il rigetto del ricorso, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la possibilità di fondare l'azione revocatoria su un credito anche contestato o sub iudice, rimettendo l'esame della validità/inefficacia delle fideiussioni ai giudizi separati pendenti; ha escluso la rilevabilità in cassazione della nullità antitrust dedotta solo in comparsa conclusionale e non supportata da elementi già emersi in causa; ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito sugli indici presuntivi di eventus damni e scientia damni. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Indica il rito sommario utilizzato per introdurre l'azione revocatoria in primo grado.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche in presenza di un credito eventuale, litigioso o contestato, purché non manifestamente infondato.

  • art. 1956 c.c.

    La dedotta violazione della norma sui comportamenti del creditore verso il fideiussore è stata ritenuta questione da esaminare nel separato giudizio sull'efficacia della fideiussione, non ostativa in sé alla revocatoria.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro di correttezza e buona fede, ma la relativa censura non ha inciso sull'ammissibilità della revocatoria sul credito litigioso.

  • art. 1938 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della contestazione delle fideiussioni; la Corte non ha ravvisato un preclusivo effetto sul credito azionato in revocatoria.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia è stata esclusa o ritenuta non decisiva, perché le questioni sollevate erano devolute ad altri giudizi o erano state introdotte tardivamente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sulle prove, ma la Corte ha ritenuto le contestazioni inammissibili perché miravano a una nuova valutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione del materiale probatorio è riservata al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipico.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state in parte ritenute infondate e in parte inammissibili perché tendevano a sollecitare un riesame del merito o introducevano questioni nuove.

  • legge n. 287/1990

    La nullità per violazione della normativa antitrust è stata considerata tardivamente dedotta e non rilevabile d'ufficio in assenza di fatti già emersi e acquisiti al processo.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato con riferimento alla prova per presunzioni dei presupposti soggettivi e oggettivi della revocatoria, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.

  • art. 295 c.p.c.

    La Corte richiama la giurisprudenza per escludere la sospensione necessaria del giudizio revocatorio in pendenza di causa sull'accertamento del credito.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del T.U. spese di giustizia, applicata per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il requisito soggettivo di creditore può fondarsi anche su un credito litigioso, eventuale o contestato, purché non manifestamente infondato; non è necessario che il credito sia già definitivamente accertato, liquido ed esigibile.
  • La pendenza di un separato giudizio sull'esistenza o sulla validità del credito non impone la sospensione necessaria del giudizio revocatorio, perché l'accertamento del credito non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla revocatoria.
  • Le eccezioni nuove formulate solo in comparsa conclusionale sono inammissibili, poiché tale atto serve soltanto a illustrare difese già svolte; ciò vale anche per questioni rilevabili d'ufficio quando i fatti necessari non risultino già acquisiti al processo.
  • La nullità di una clausola o di un contratto può essere rilevata d'ufficio solo se i fatti costitutivi della nullità emergono dal materiale istruttorio già acquisito; in cassazione la censura è inammissibile se non indica specificamente tali elementi.
  • La valutazione di eventus damni e scientia damni nella revocatoria, quando fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, è un apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a sostituire una diversa lettura delle prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveFideiussioneTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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