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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21871/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un candidato risultato vincitore di un concorso pubblico per n. 90 posti nell’area B, posizione economica B2, profilo tecnico-infermiere professionale, che chiedeva di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero della giustizia dal 1994 al 2011 e, soprattutto, il diritto all’assunzione a tempo pieno e indeterminato nel profilo messo a concorso, con conseguente pagamento delle retribuzioni maturate. La Corte d’appello ha negato il diritto, rilevando: il difetto di specifiche allegazioni sulla subordinazione del rapporto pretesamente svolto dal 1994 al 2011, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale; l’inapplicabilità dell’art. 2126 c.c. in mancanza dei connotati della subordinazione; la sopravvenuta impossibilità giuridica di procedere all’assunzione per effetto del mutato assetto normativo, in particolare del trasferimento delle funzioni sanitarie al Servizio Sanitario Nazionale. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione di norme civilistiche e speciali sul blocco/riattivazione delle assunzioni e sul trasferimento delle funzioni, sostenendo che l’obbligo di assumerlo sarebbe sopravvissuto fino al perfezionamento del trasferimento attuativo; (2) nullità o motivazione apparente della sentenza d’appello, perché il rigetto si fonderebbe su un presunto impedimento all’assunzione derivante dal trasferimento alla ASL, senza considerare che il diritto all’assunzione si sarebbe protratto fino al 30.5.2008; (3) violazione di norme su danno, adempimento, onere della prova, buon andamento e poteri processuali, insistendo sull’esistenza di un diritto soggettivo all’assunzione poiché la graduatoria non era mai stata revocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sia perché la sentenza impugnata era adeguatamente motivata, sia perché conforme all’orientamento già consolidato: nel pubblico impiego privatizzato il diritto del vincitore di concorso all’assunzione non è assoluto, ma è condizionato alla permanenza dell’assetto organizzativo che aveva giustificato il bando al momento dell’adozione della nomina; quando interviene uno ius superveniens che modifica tale assetto, la P.A. può e deve arrestare le assunzioni che non rispondano più alle sopravvenute esigenze organizzative. Nel caso concreto, il trasferimento delle funzioni sanitarie al Servizio Sanitario Nazionale era già stato disposto con efficacia immediata dall’art. 2, comma 283, L. 244/2007, mentre il D.P.C.M. del 1° aprile 2008 aveva solo funzione attuativa. Poiché fino al 31.12.2007 vigeva il blocco delle assunzioni e dal 1.1.2008 era già operante la nuova disciplina che impediva al Ministero di dar corso alle assunzioni, la pretesa all’assunzione è stata ritenuta infondata. La Corte ha inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato e ha applicato la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c., condannandolo al pagamento della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2126 c.c.

    Presuppone che la prestazione sia resa con i connotati della subordinazione; non è invocabile in mancanza di tale requisito.

  • art. 1256 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della pretesa all’assunzione.

  • art. 2, comma 283, L. 244/2007

    Ha disposto con efficacia immediata il passaggio al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, precludendo nuove assunzioni nel Ministero.

  • art. 1, comma 95, L. 311/2004

    Ha previsto il blocco delle assunzioni fino al 31.12.2007.

  • art. 3, commi 1-10, D.P.C.M. 1.4.2008

    Ha funzione meramente attuativa del trasferimento già disposto dalla legge.

  • art. 95 L. 311/2004

    Richiamato come norma sul blocco delle assunzioni.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato per affermare che l’amministrazione può bloccare assunzioni non più corrispondenti alle oggettive necessità di incremento del personale dopo lo ius superveniens.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza d’appello esponeva chiaramente le ragioni della decisione.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio motivazionale denunciato.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norme invocate come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, in relazione al preteso diritto alle retribuzioni maturate.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, ma non decisivo rispetto alla negata assunzione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere doveri di buona fede nell’esecuzione del rapporto/obbligo di assunzione.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento dei doveri di correttezza.

  • artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente nel terzo motivo, senza accoglimento.

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione al riparto di tutela nel pubblico impiego privatizzato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È la norma del procedimento accelerato richiamata per la definizione del giudizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata quanto al collegio che definisce il giudizio dopo proposta accelerata.

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta incompatibilità del consigliere estensore/proponente, esclusa dalle Sezioni Unite.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta incompatibilità, esclusa.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il diritto del vincitore di concorso all’assunzione non è autonomo rispetto all’assetto organizzativo che ha giustificato il bando: esso è subordinato alla permanenza di tale assetto al momento in cui dovrebbe essere adottata la nomina.
  • Se uno ius superveniens modifica l’organizzazione dell’amministrazione e trasferisce le funzioni ad altro ente o servizio, la pubblica amministrazione può legittimamente interrompere le assunzioni già programmate, perché esse non corrispondono più alle esigenze organizzative originarie e al principio di buon andamento.
  • Quando la legge disponga immediatamente il trasferimento di funzioni e di soli rapporti di lavoro già in essere, la successiva fonte regolamentare o attuativa non riapre la possibilità di nuove assunzioni nel vecchio ente.
  • La censura di motivazione apparente è infondata se la sentenza impugnata espone in modo intellegibile le ragioni della decisione e consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
  • L’art. 2126 c.c. non può essere invocato per ottenere gli effetti di un rapporto di lavoro se manca la prova della subordinazione della prestazione effettivamente resa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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