Cassazione Civile, Ordinanza n. 21764/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una docente, immessa in ruolo su posto di sostegno dal 1° settembre 2015 e in possesso dei requisiti per insegnare materie curriculari con specializzazione sul sostegno, ha chiesto che, ai fini del requisito del quinquennio di permanenza sul sostegno necessario per transitare al posto comune nella mobilità scolastica 2018/2019, fosse computato anche il servizio svolto prima dell’immissione in ruolo. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello aveva riformato la decisione, escludendo la rilevanza del pre-ruolo. Nel ricorso per cassazione la docente ha denunciato la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, lamentando la disparità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato e chiedendo la disapplicazione delle norme interne che, secondo la sua tesi, impedivano il computo del servizio pre-ruolo; ha sostenuto che il quinquennio dovesse considerarsi maturato includendo il servizio a termine svolto nella medesima funzione di sostegno.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della corte d’appello e rinviato alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione perché riesamini la causa nel merito e provveda anche sulle spese di legittimità. La decisione si fonda sul principio che, in materia di mobilità scolastica, il requisito dei cinque anni di servizio su posto di sostegno per il passaggio al posto comune si considera integrato computando anche i periodi di insegnamento svolti nel pre-ruolo, quando abbiano riguardato la medesima prestazione lavorativa, in coerenza con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. La Corte ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse allegato e provato ragioni oggettive idonee a giustificare una diversa disciplina e ha giudicato insufficienti le argomentazioni sulla continuità didattica e sui problemi organizzativi.
Norme richiamate
clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato per la medesima prestazione, salvo ragioni oggettive; nel caso di specie consente di computare il servizio pre-ruolo di sostegno ai fini del quinquennio necessario al passaggio al posto comune
art. 12 d.P.R. n. 970 del 1975
Il passaggio del personale direttivo e insegnante ... può essere disposto soltanto nei confronti di coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nelle predette scuole e istituzioni con particolari finalità
deve essere inteso nel senso che il quinquennio comprende anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno svolti nel pre-ruolo, se relativi alla stessa attività lavorativa
art. 127, comma 2, d.lgs. n. 297 del 1994
norma interna richiesta in disapplicazione dalla ricorrente; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ma valorizza il principio eurounitario di parità di trattamento
art. 24 CCNI
norma collettiva indicata dalla ricorrente quale ostativa al riconoscimento del pre-ruolo; la Corte ritiene prevalente il principio di parità di trattamento derivante dalla clausola 4
art. 11, comma 14, legge n. 124 del 1999
richiamo ritenuto privo di incidenza decisiva, perché un diverso esito renderebbe in pratica sempre esclusa l'applicabilità della clausola 4
art. 485, comma 6, d.lgs. n. 297 del 1994
è richiamato come precedente sistematico che riconosce il servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio, evidenziando la scelta legislativa di valorizzare il solo titolo di studio ai fini della carriera
art. 7, comma 2, legge n. 124 del 1999
non ha carattere innovativo, ma rende esplicito un principio già ricavabile dalla disciplina previgente in tema di insegnamento di sostegno
Massime di principio
- In materia di mobilità scolastica, il requisito temporale richiesto per il passaggio dal posto di sostegno al posto comune va verificato tenendo conto anche del servizio pre-ruolo quando la prestazione resa sia identica e riconducibile al medesimo insegnamento di sostegno.
- La clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone di evitare trattamenti deteriore dei lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato per la medesima attività, salvo che l’amministrazione dimostri ragioni oggettive specifiche e concrete.
- La mera allegazione di esigenze organizzative, della continuità didattica o di ipotetiche difficoltà di riassegnazione non costituisce di per sé una ragione oggettiva sufficiente a giustificare la disparità di trattamento.
- Quando la prestazione lavorativa è stata la stessa nel tempo, l’identità sostanziale delle funzioni svolte prevale su letture formalistiche che escludano il servizio a termine dal computo dell’anzianità rilevante.
- Nella disciplina del sostegno scolastico, il sistema normativo tende a valorizzare il servizio effettivamente svolto e il possesso del titolo di studio, senza introdurre differenziazioni sostanziali irragionevoli tra docenti di sostegno e docenti ordinari.
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