Cassazione Civile, Ordinanza n. 21769/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, dirigenti amministrativi di seconda fascia, avevano chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento del conguaglio della retribuzione di risultato per gli anni 2003, 2004 e 2005, sostenendo che il CCNL di area prevedesse una quota minima non inferiore al 20% della retribuzione di posizione e che un accordo provvisorio del 16 febbraio 2005 avesse riconosciuto tale quota "salvo conguaglio". Secondo i ricorrenti, l'accordo integrativo definitivo del 19 aprile 2011 avrebbe fornito i criteri per liquidare anche il pregresso triennio 2003-2005, rendendo il credito liquido ed esigibile. Con i cinque motivi di ricorso hanno dedotto: 1) l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex artt. 342 e 437 c.p.c.; 2) la violazione del CCNL del 5 aprile 2001 in tema di retribuzione di risultato e contrattazione integrativa, sostenendo che la corresponsione provvisoria non potesse divenire definitiva automaticamente; 3) l'erronea interpretazione degli accordi decentrati e dei canoni ermeneutici contrattuali, con illegittimo diniego di applicare i criteri del 2011 al periodo precedente; 4) la violazione dell'art. 44 CCNL e dell'art. 2099 c.c. per avere la corte d'appello contestato la CTU e ridotto gli importi; 5) la violazione dell'art. 44, comma 4, CCNL, sostenendo comunque il diritto alla retribuzione di risultato calcolata sulla retribuzione di posizione rideterminata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che contestavano accertamenti di merito della corte territoriale sulla indisponibilità del fondo, sul rispetto della percentuale prevista dal CCNL e sulla consulenza tecnica; ha giudicato inammissibile anche la doglianza sull'interpretazione degli accordi decentrati per genericità e mancata trascrizione delle clausole rilevanti; ha escluso che l'accordo del 19 aprile 2011 potesse applicarsi al triennio 2003-2005, perché riguardava espressamente il periodo 2006-2008 e le risorse destinate a quella voce retributiva per gli anni precedenti non erano più disponibili dopo il diverso impiego del fondo nell'accordo del 20 luglio 2005. La Corte ha affermato che la retribuzione di risultato è dovuta solo in presenza della previa determinazione degli obiettivi, della positiva verifica e certificazione dei risultati, e della disciplina integrativa sui criteri di riparto; in difetto di tali presupposti e in presenza dell'inerzia della P.A., non è azionabile un credito al pagamento, ma solo eventualmente un'azione risarcitoria per il danno da ritardo, da provare anche nel suo an debeatur. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il gravame deve essere specifico; la censura di cassazione sul punto è stata ritenuta inammissibile perché generica e non idonea a indicare quali parti della sentenza di primo grado sarebbero state omesse nell'impugnazione.
richiamato in tema di specificità dell'appello; la Corte ha escluso la dedotta inammissibilità del gravame ministeriale.
art. 4 CCNL 5 aprile 2001
comma 1, lett. b), sub b) e c)
la contrattazione integrativa a livello ministeriale deve disciplinare i criteri di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e l'attuazione della retribuzione legata ai risultati.
art. 35 CCNL 5 aprile 2001
richiamato come parametro del sistema di valutazione cui devono conformarsi la verifica e la certificazione dei risultati di gestione.
art. 37 CCNL 5 aprile 2001
indicato dai ricorrenti quale fonte del diritto alla retribuzione di risultato.
art. 44 CCNL 5 aprile 2001
la retribuzione di risultato richiede previa determinazione degli obiettivi, positiva verifica e certificazione dei risultati, e contrattazione integrativa sui criteri di erogazione; l'importo annuo non può essere inferiore al 20% della retribuzione di posizione nei limiti delle risorse disponibili.
richiamato dai ricorrenti per sostenere una diversa interpretazione degli accordi decentrati; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per genericità.
invocato dai ricorrenti per attribuire rilevanza all'accordo del 2011 come precedente interpretativo; la Corte ha escluso la pertinenza del richiamo nel caso concreto.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla retribuzione; la Corte ha ritenuto il richiamo non decisivo perché mancavano i presupposti per l'esigibilità della voce retributiva.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il contributo unificato ulteriore in caso di rigetto.
d.lgs. n. 29 del 1993
gli obiettivi annuali devono essere preventivamente e tempestivamente determinati nel rispetto di tali principi.
Massime di principio
- Il diritto alla retribuzione di risultato dei dirigenti pubblici sorge solo se coesistono la preventiva fissazione degli obiettivi annuali, la verifica e certificazione positiva dei risultati, e una contrattazione integrativa che definisca criteri e modalità di erogazione della voce accessoria.
- La mera previsione contrattuale di una retribuzione di risultato non basta a fondare un credito azionabile in giudizio in mancanza dei presupposti procedimentali e valutativi richiesti dalla disciplina collettiva.
- Laddove la contrattazione integrativa non abbia definito in tempo utile i criteri di riparto o l'amministrazione abbia omesso gli atti necessari, il dipendente non può pretendere direttamente il pagamento della voce retributiva, ma può, in astratto, agire per il risarcimento del danno da ritardo o da inerzia amministrativa, sempre che dimostri il pregiudizio e i relativi presupposti.
- È inammissibile in cassazione la censura che si risolva nella contestazione di accertamenti di fatto e valutazioni di merito compiute dal giudice di appello, se non si specifica puntualmente il vizio denunciato e le parti decisorie effettivamente criticate.
- L'interpretazione degli accordi collettivi o decentrati è riservata al giudice di merito e non può essere utilmente censurata in cassazione con deduzioni generiche o prive della trascrizione delle clausole rilevanti.
- La destinazione provvisoria di risorse a una voce retributiva legata al risultato non ne trasforma automaticamente la provvisorietà in definitività, se il sistema contrattuale richiede verifiche e conguagli successivi e se le risorse originariamente destinate risultano poi diversamente impiegate.
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