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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21766/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha dedotto di avere svolto, dal 23 dicembre 1983 al 17 aprile 1990, attività in convenzione presso uffici regionali campani ai sensi della legge n. 219 del 1981, per poi essere immesso in ruolo ai sensi della legge n. 730 del 1986. Ha chiesto di accertare che l’attività prestata in quel periodo era in realtà subordinata e che la Regione aveva omesso di versare i contributi dovuti per lo stesso arco temporale, con conseguente condanna al risarcimento del danno. In subordine, ha chiesto la costituzione di una rendita vitalizia; in ulteriore subordine, l’accertamento dell’inadempimento della Regione per violazione dell’art. 19 della l.r. Campania n. 1 del 2007 e il risarcimento del danno da perdita di chance pensionistiche. Il Tribunale di Napoli ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Regione, ritenendo applicabile l’art. 413, comma 5, c.p.c. e individuando la competenza nel Tribunale di Avellino, in quanto luogo di servizio al momento della cessazione del rapporto. Con il regolamento di competenza il ricorrente ha censurato tale conclusione: con il primo motivo ha contestato l’applicazione dell’art. 413, comma 5, c.p.c., sostenendo che non vi sarebbe stata domanda di retrodatazione del rapporto di pubblico impiego e che le pretese riguardavano un periodo anteriore alla costituzione del rapporto, assimilabile a un rapporto di diritto privato; con il secondo motivo ha denunciato motivazione assente o apparente ex art. 132 c.p.c.; con il terzo motivo ha dedotto omessa pronuncia su una delle domande e sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 413 c.p.c.; con il quarto motivo ha lamentato la violazione dell’art. 38 c.p.c. per genericità dell’eccezione di incompetenza formulata dalla Regione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che tutte le domande proposte dipendevano dal rapporto di pubblico impiego successivamente instaurato con la Regione Campania e dal correlato riconoscimento dell’anzianità pregressa e degli obblighi contributivi; pertanto, era corretta l’applicazione del foro territoriale della P.A. di cui all’art. 413, comma 5, c.p.c., da individuarsi nel Tribunale di Avellino, dove il lavoratore prestava servizio al momento della cessazione. Ha dichiarato inammissibili il secondo motivo, perché nel regolamento di competenza non sono deducibili vizi di motivazione, il terzo motivo, perché il Tribunale aveva esaminato le questioni e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 413, comma 5, c.p.c. era già stata ritenuta manifestamente infondata, e il quarto motivo, perché dagli atti risultava che l’eccezione di incompetenza era stata sollevata con riferimento a tutte le domande. La Corte ha quindi dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Avellino, davanti al quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge, senza statuizione sulle spese per mancata difesa della Regione; ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 413, comma 5, c.p.c.

    Per le controversie di lavoro connesse a un rapporto di pubblico impiego o a pretese ad esso collegate, la competenza territoriale si radica nel foro del luogo in cui il lavoratore presta servizio al momento della cessazione del rapporto; il criterio si collega anche al luogo presso cui si dispiegano gli effetti del rapporto virtuale o già esistente.

  • art. 413, comma 7, c.p.c.

    Il criterio speciale di competenza si combina con quello generale della sede della pubblica amministrazione convenuta quando la pretesa non è riferibile a un preciso ufficio di futura adibizione.

  • art. 132 c.p.c.

    Nel regolamento di competenza non possono essere scrutinati vizi di motivazione come motivo autonomo di censura.

  • art. 38 c.p.c.

    L’eccezione di incompetenza deve essere valutata in concreto; nel caso di specie è stata ritenuta non generica perché riferita a tutte le domande azionate.

  • art. 19 l.r. Campania n. 1 del 2007

    Richiamato dalla parte ricorrente come base della pretesa di valorizzazione contributiva del periodo convenzionale.

  • legge n. 219 del 1981

    Indicata come fonte delle convenzioni stipulate con i professionisti per l’attuazione dei piani di ricostruzione post-sisma.

  • legge n. 730 del 1986

    Richiamata quale base dell’immissione in ruolo del ricorrente nei ruoli regionali speciali.

  • legge Regione Campania n. 16 del 2014

    Richiamata come norma che prevedeva il versamento dei contributi a cura dell’amministrazione regionale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di competenza territoriale nelle controversie di lavoro con una pubblica amministrazione, il foro speciale di cui all’art. 413, comma 5, c.p.c. si applica anche alle domande che, pur riferite a un periodo precedente o a una fase anteriore alla formale costituzione del rapporto, siano logicamente e giuridicamente dipendenti da un rapporto di pubblico impiego già instaurato o comunque destinato a produrre effetti nella sede dell’ente.
  • Quando la pretesa riguarda un rapporto di lavoro "virtuale" o la regolarizzazione di un’attività già svolta, la competenza si determina valorizzando il luogo in cui il rapporto reale si è svolto o quello presso cui gli effetti del rapporto avrebbero dovuto dispiegarsi, in combinazione con il criterio della sede della P.A. convenuta.
  • Nel regolamento di competenza non è consentito dedurre come autonomo vizio il difetto o l’insufficienza di motivazione della decisione regolata.
  • L’eccezione di incompetenza territoriale è idonea quando, dalla lettura complessiva degli atti, risulti che essa investe tutte le domande proposte e non solo una parte di esse.
  • La questione di legittimità costituzionale di una norma sulla competenza non determina, di per sé, omessa pronuncia se il giudice abbia comunque deciso sulla questione processuale dedotta e, ove già ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità, non impone diverso esito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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