Cassazione Civile, Ordinanza n. 21805/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dal privato e qualificata dal giudice d'appello come relativa a omissione contributiva in relazione a cartelle non opposte tempestivamente; la Corte territoriale, ritenendo la fattispecie riconducibile a ripetizione di indebito, ha reputato irrilevante il profilo della buona fede e ha escluso l'esonero dalle spese. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione censurando, da un lato, la qualificazione della domanda operata dai giudici di merito e, dall'altro, la decisione sulle spese del primo grado, sostenendo la contraddittorietà della motivazione e invocando l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per l'esenzione dal pagamento delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché veicolava un vizio di motivazione in presenza di doppia conforme in fatto, con conseguente preclusione del sindacato di legittimità; ha inoltre affermato che la qualificazione giuridica della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo specifici limiti non ricorrenti. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che l'esonero dalle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. è norma eccezionale e non applicabile a fattispecie di omissione contributiva non espressamente incluse nel relativo regime. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La doppia conforme in fatto preclude il ricorso per cassazione sotto il profilo del vizio motivazionale nei limiti previsti dalla norma.
La norma, come introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, conferma la preclusione del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione in caso di doppia conforme in fatto.
L'esonero dalle spese processuali ha natura di diritto singolare/eccezionale e non è applicabile oltre i casi espressamente previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro rispetto al quale è commisurato l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme in fatto, il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione nei limiti previsti dalla disciplina processuale vigente.
- La qualificazione giuridica della domanda è attività propria del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di un errore di sussunzione rilevante.
- Le norme che prevedono esenzioni dal pagamento delle spese processuali hanno natura eccezionale e non possono essere applicate analogicamente a fattispecie diverse da quelle espressamente considerate.
- L'invocazione dell'esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. richiede che la controversia rientri nel relativo ambito applicativo tipizzato; in difetto, le spese seguono la soccombenza.
Come è indicizzato
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