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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21846/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pensionata)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte dell'ente previdenziale, di circa 4.700 euro corrisposti nel 2013 a titolo di pensione con integrazione al minimo. La corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto ripetibile l'indebito sul presupposto che la comunicazione dell'ente avesse indicato in modo chiaro le ragioni del recupero, cioè il superamento dei limiti reddituali rilevanti per il diritto all'integrazione al minimo, e aveva condannato la pensionata al pagamento delle spese di entrambi i gradi. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme in materia di recupero dell'indebito previdenziale e di onere della prova, sostenendo che la nota dell'ente non specificasse in modo chiaro né le somme percepite in eccesso mese per mese né i redditi percepiti, e richiamando un precedente di legittimità sul contenuto minimo del provvedimento di recupero. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., censurando la condanna alle spese nonostante la dichiarazione di esonero dall'onere delle spese depositata agli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che le doglianze si risolvessero in una contestazione del merito dell'apprezzamento compiuto dalla corte territoriale, non sindacabile in sede di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo, riconoscendo che la censura sull'esonero dalle spese era stata adeguatamente dedotta e che, secondo la giurisprudenza costante, la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. vale a introdurre il diritto all'esonero dall'onere delle spese già nel giudizio di merito. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese di lite e, decidendo nel merito, è stata dichiarata la non ripetibilità delle spese; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 3, r.d. 1422/1924

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in tema di recupero dell'indebito previdenziale

  • art. 52 l. n. 88/1989

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in tema di indebito previdenziale

  • art. 13 L. 412/1991

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in tema di recupero dell'indebito

  • L. 662/1996

    richiamata dalla ricorrente come fonte delle regole sul recupero dell'indebito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    la Corte ne afferma l'applicabilità quale fondamento dell'esonero dal pagamento delle spese, se la dichiarazione è ritualmente introdotta nel giudizio di merito

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge quando la censura, in sostanza, contesta l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • In materia di recupero di indebiti previdenziali, la contestazione relativa alla sufficienza della motivazione della comunicazione dell'ente deve tradursi in una specifica deduzione di violazione di legge; altrimenti la censura resta un mero dissenso sul giudizio di fatto.
  • La dichiarazione di esonero dall'onere delle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c., se ritualmente proposta nel giudizio di merito, impedisce la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali.
  • Quando il motivo sul regime delle spese è fondato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito sulla statuizione accessoria e dichiarare la non ripetibilità delle spese.
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Come è indicizzato

MateriePensioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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