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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21770/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda riguarda un precedente giudizio di cassazione promosso dal Ministero della giustizia contro una sentenza della Corte d'appello di Roma. Dopo una proposta di definizione accelerata non seguita da istanza di trattazione, il giudizio è stato definito con decreto di estinzione; tuttavia nel decreto erano presenti errori materiali nella parte relativa alle spese, poiché era stata indicata una condanna del Ministero a rifondere le spese in favore della parte controricorrente, nonostante quest'ultima risultasse ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Ministero ha quindi attivato la correzione dell'errore materiale. Il difensore della parte ammessa al patrocinio ha anche chiesto la liquidazione dei compensi, assumendo che il proprio assistito fosse stato ammesso al beneficio. La Corte ha esaminato il regime applicabile alle spese quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei confronti di una amministrazione statale e ha ritenuto che la liquidazione debba avvenire ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115/2002, su istanza al giudice del procedimento, non ex art. 133 del medesimo decreto. Ha quindi corretto il decreto, espungendo la condanna alle spese e dichiarando inammissibile l'istanza di liquidazione proposta dal difensore.

La decisione

La Corte ha disposto la correzione degli errori materiali contenuti nel decreto n. 28836/2024, eliminando dalla motivazione il riferimento alla regolazione delle spese ex art. 391 c.p.c. e sostituendo il dispositivo nel senso che il giudizio di cassazione è semplicemente dichiarato estinto, senza condanna del Ministero alle spese. Ha inoltre dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione dei compensi proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Non è stata pronunciata alcuna regolazione delle spese della procedura di correzione, ritenuta di natura amministrativa e priva di una vera soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    È richiamato per la definizione del giudizio di cassazione mediante decreto di estinzione e per la correzione dell'errore materiale del provvedimento originario.

  • artt. 287 ss. c.p.c.

    Sono indicati come base normativa per la correzione degli errori materiali del decreto della Corte di cassazione.

  • art. 391 bis c.p.c.

    È richiamato quale norma che consente la correzione degli errori materiali nel procedimento di cassazione.

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    Quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è vittoriosa contro una amministrazione statale, compensi e spese del difensore devono essere liquidati con istanza al giudice del procedimento, secondo questa disposizione.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    Nel giudizio di cassazione, l'istanza di liquidazione va proposta al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato oppure, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    Non è applicabile alla fattispecie, perché riguarda la condanna della parte soccombente non ammessa al patrocinio in favore dello Stato.

Massime di principio

  • Se la parte vittoriosa in una controversia civile contro un'amministrazione statale è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso e le spese del difensore non si liquidano automaticamente nel dispositivo tra le parti, ma devono essere richiesti con istanza al giudice competente ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002.
  • L'art. 133 d.P.R. n. 115/2002 opera solo quando la parte soccombente non è ammessa al patrocinio e la condanna alle spese deve essere posta in favore dello Stato; non è utilizzabile per la diversa ipotesi della parte ammessa al patrocinio che abbia vinto la causa.
  • Gli errori materiali contenuti in un decreto di cassazione possono essere corretti mediante il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 ss. c.p.c. e 391 bis c.p.c., con eliminazione delle statuizioni erronee dal motivazionale e dal dispositivo.
  • La procedura di correzione dell'errore materiale, quando è attivata d'ufficio e non vi è una vera soccombenza, non richiede una pronuncia sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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