Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17499/2025 del 29/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2013: uno notificato alla società esercente attività alberghiera, poi cancellata, con recupero di maggiori ricavi mediante accertamento analitico-induttivo; l'altro notificato a uno dei soci, titolare della quasi totalità del capitale, per maggior reddito di capitale in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale. La CTR aveva ridotto i maggiori ricavi della società da Euro 66.157,70 a Euro 36.417,23 ritenendo in parte fondata la doglianza sull'uso delle camere doppie come singole, ma aveva confermato nel resto gli accertamenti. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 per asserita mancanza nell'avviso delle presunzioni gravi, precise e concordanti e per l'uso di una motivazione fondata su carenze delle fatture che sarebbero state superate; 2) vizio motivazionale per omessa spiegazione della riduzione parziale dei ricavi e mancata valutazione delle prove offerte; 3) violazione degli artt. 38 d.P.R. 600/1973 e 44-45 TUIR per l'erronea applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio. L'Agenzia, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui aveva ridotto i ricavi accertati senza adeguata prova dell'utilizzo delle camere doppie a uso singola. Nel corso del giudizio è intervenuta definizione agevolata, con richiesta di estinzione parziale della lite limitatamente all'avviso notificato al socio e riconoscimento della regolarità della definizione da parte dell'Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo limitatamente alla pretesa di cui all'avviso di accertamento notificato al socio, perché oggetto di definizione agevolata ex art. 5, comma 12, l. 130/2022. Per la parte residua, riferita all'avviso emesso nei confronti della società, ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, inammissibile il secondo motivo, infondato il ricorso incidentale dell'Agenzia, e ha rigettato le ulteriori censure. Ha inoltre disposto che le spese relative alla posizione definita restino a carico di chi le ha anticipate, mentre per la controversia societaria ha compensato integralmente le spese per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    consente, in presenza di contabilità incompleta, falsa o inesatta che non consenta di prescindere dalle scritture, l'accertamento analitico-induttivo con utilizzo di presunzioni semplici dotate dei requisiti dell'art. 2729 c.c.; l'onere della prova contraria si sposta sul contribuente.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa verso il socio; la Corte non accoglie la censura perché la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è ritenuta legittima in presenza di società a ristretta base sociale.

  • artt. 44 e 45 TUIR

    richiamati in relazione alla qualificazione del reddito di capitale imputato al socio; la censura viene respinta perché la CTR ha correttamente applicato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per la violazione di legge; la Corte rileva che la censura sul primo motivo in realtà sollecitava una nuova valutazione del merito, quindi è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è ammissibile come censura di insufficiente o contraddittoria motivazione né per contestare la valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura ex art. 360, n. 5; la sua inosservanza rende inammissibile il motivo.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiede il deposito degli atti e documenti rilevanti ai fini del motivo di ricorso per cassazione; la Corte richiama il rigoroso rispetto di tale onere.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni utilizzabili nell'accertamento analitico-induttivo devono essere semplici ma gravi, precise e concordanti; la Corte ribadisce che può bastare anche un solo elemento purché con tali caratteri.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    norma richiamata dall'Agenzia per denunciare la nullità della sentenza tributaria per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il requisito della motivazione della sentenza; la Corte afferma che la motivazione della CTR, pur sintetica, è sufficiente e non apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme agli altri parametri motivazionali; la Corte ritiene integrato il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione; la Corte ritiene che la sentenza impugnata lo rispetti.

  • art. 5, comma 12, l. n. 130 del 2022

    consente la definizione agevolata e comporta l'estinzione del processo limitatamente alla pretesa definita; applicato alla posizione del socio.

  • art. 5, comma 5, l. n. 130 del 2022

    le spese della parte di giudizio definita restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata in prossimità della decisione.

Massime di principio

  • Nell'accertamento analitico-induttivo l'Amministrazione può integrare lacune o incongruenze della contabilità con presunzioni semplici anche non plurime, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; una volta così impostata la pretesa, l'onere di fornire la prova contraria grava sul contribuente.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza di violazione di legge o di vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove; il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il fatto storico decisivo asseritamente omesso e i relativi atti, nel rigoroso rispetto degli oneri di specificazione e deposito.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur esistente graficamente, non consenta di percepire il fondamento della decisione; una motivazione sintetica ma intelligibile, che esponga il percorso logico seguito dal giudice, soddisfa il minimo costituzionale.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di loro distribuzione ai soci, salvo prova contraria specifica da parte del socio interessato.
  • La definizione agevolata della pretesa fiscale comporta l'estinzione del processo limitatamente alla posizione e all'atto oggetto di definizione, senza travolgere le restanti questioni ancora controverse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.