Cassazione Civile, Ordinanza n. 17461/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2004 nei confronti di una società che operava nel settore dei programmi informatici, a seguito di uno scostamento ritenuto incongruo rispetto agli studi di settore. Nel contraddittorio endoprocedimentale la società aveva partecipato agli incontri e aveva prodotto documentazione, ma non aveva presentato la relazione che aveva promesso per spiegare l'andamento sfavorevole degli affari e giustificare lo scostamento. L'accertamento era stato impugnato dalla contribuente e annullato in primo grado; la decisione era stata confermata in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio di motivazione apparente della sentenza d'appello; (2) violazione della disciplina sugli studi di settore, sostenendo che la mancata partecipazione sostanziale al contraddittorio e, soprattutto, la mancata produzione della relazione promessa consolidavano la presunzione di evasione desumibile dagli standards statistici.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata contenesse una motivazione sufficiente a superare il c.d. minimo costituzionale, perché aveva affrontato il sistema degli studi di settore e le condizioni di formazione della prova presuntiva. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice di merito non aveva correttamente applicato i principi in tema di accertamento standardizzato: la procedura si fonda su presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza si consolidano all'esito del contraddittorio obbligatorio, nel quale il contribuente ha l'onere di fornire prova contraria. La mancata risposta o la mancata produzione della documentazione promessa non esclude la validità dell'accertamento, ma consente all'Ufficio di motivarlo anche sulla base dello standard, dando conto dell'invito rimasto senza esito, e consente al giudice di valorizzare la mancata partecipazione del contribuente. Per questi motivi la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo relativo al vizio di motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo dedotto per violazione di legge in tema di accertamento basato sugli studi di settore.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se manca del tutto l'esposizione dei motivi o se la motivazione è solo apparente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la motivazione è solo apparente, e quindi censurabile per nullità, quando la decisione non consente di ricostruire la ratio decidendi o si limita ad enunciazioni non idonee a rivelare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
- L'accertamento tributario fondato su studi di settore o parametri costituisce un sistema di presunzioni semplici: la loro gravità, precisione e concordanza non deriva automaticamente dallo scostamento rispetto agli standards, ma si consolida solo all'esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente.
- Nel contraddittorio sugli studi di settore il contribuente ha l'onere di provare, con qualunque mezzo, le circostanze che giustificano lo scostamento o l'inapplicabilità dello standard al caso concreto.
- L'assenza di risposta all'invito al contraddittorio o la mancata produzione della documentazione promessa non rendono invalido di per sé l'accertamento, ma consentono all'Ufficio di fondarlo sugli standards e consentono al giudice di valutare negativamente l'inerzia del contribuente nel quadro probatorio complessivo.
- L'atto di accertamento fondato sugli studi di settore non può limitarsi a richiamare lo scostamento dai parametri, ma deve dare conto dell'applicabilità concreta dello standard e delle ragioni per cui le contestazioni del contribuente sono state disattese.
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