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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17460/2025 del 29/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un’operazione societaria nel settore della vigilanza privata: una società aveva acquistato da un’altra società un ramo d’azienda, con valorizzazione del marchio e dell’avviamento; pochi mesi dopo rivendeva il marchio del ramo a una terza società collegata per un prezzo molto inferiore rispetto a quello di acquisto. L’Amministrazione finanziaria riteneva l’operazione antieconomica e contestava una minusvalenza fiscalmente indebita, recuperando a tassazione il relativo importo e qualificando l’operazione come abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 212/2000. In primo grado il contribuente otteneva esito favorevole, ma in appello la CTR riformava la decisione e confermava la ripresa fiscale. In cassazione la società ricorrente deduceva due motivi: (1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 10-bis l. n. 212/2000, lamentando erronea applicazione delle regole sull’onere della prova e sull’abuso del diritto; (2) violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c., per asserita motivazione meramente apparente della sentenza d’appello. La parte ricorrente chiedeva anche il rinvio della trattazione per valutare una definizione agevolata della controversia.

La decisione

La Corte ha respinto preliminarmente l’istanza di rinvio, ritenendola non assimilabile a una procedura di definizione agevolata già pendente e quindi non idonea a sospendere il giudizio di legittimità. Nel merito, ha escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che la sentenza della CTR conteneva una motivazione sufficiente e idonea a rendere percepibile la ratio decidendi. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito. Ha comunque aggiunto che la censura era anche infondata, poiché in tema di abuso del diritto l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione può essere assolto anche mediante presunzioni, e nel caso concreto tale onere poteva ritenersi adempiuto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. n. 212/2000

    L’abuso del diritto può essere contestato dall’Amministrazione quando un’operazione risulti priva di valide ragioni economiche e caratterizzata da antieconomicità; la prova può essere fornita anche in via presuntiva.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per dimostrare i fatti posti a base della contestazione fiscale, incluso l’abuso del diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta e non consente la rivalutazione della fattispecie concreta accertata dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Il motivo è ammissibile solo se sussiste un effettivo vizio strutturale della motivazione; non basta una mera critica al merito della decisione.

  • art. 36, primo comma, d.lgs. n. 546/1992

    La decisione del giudice tributario deve essere sorretta da motivazione sufficiente e comprensibile, tale da rendere percepibile la ratio decidendi.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca del tutto la motivazione o questa è solo apparente, cioè non idonea a consentire il controllo logico-giuridico della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di un apparato argomentativo minimamente intellegibile; non ricorre se il giudice espone, anche sinteticamente, gli elementi posti a fondamento della decisione.
  • In materia di abuso del diritto tributario, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
  • Se il ricorso per cassazione mira sostanzialmente a contestare l’apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, è inammissibile sotto la veste formale di violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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