Cassazione Civile, Ordinanza n. 17452/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, determinando sinteticamente un reddito pari a euro 124.624 sulla base del possesso di beni indice di capacità contributiva, tra cui numerose autovetture e un appartamento di 180 mq, a fronte di un reddito dichiarato di euro 11.562. Il contribuente aveva impugnato l'atto e, dopo una prima fase di giudizio culminata in un rinvio disposto dalla Cassazione per motivazione apparente della sentenza d'appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in sede di rinvio, aveva nuovamente accolto il ricorso originario del contribuente annullando l'avviso. L'Agenzia ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, sostenendo che il giudice di rinvio aveva sostanzialmente reiterato la precedente motivazione già cassata e non si era conformato ai rilievi della Corte; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 38 del DPR n. 600 del 1973.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando che il giudice di rinvio non si era conformato al precedente principio di diritto e aveva replicato pressoché integralmente la motivazione della sentenza già cassata, senza affrontare in modo effettivo i punti controversi e le specifiche contestazioni dell'Ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura di nullità per motivazione omessa o apparente è stata ritenuta fondata perché la decisione di rinvio non ha effettivamente esaminato le questioni devolute e ha riprodotto una motivazione già giudicata insufficiente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo relativo alla violazione di legge è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 36, comma 2, nn. 4 e 6, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel precedente giudizio di legittimità come parametro della motivazione della sentenza tributaria, in relazione alla sua apparenza o insufficienza.
art. 38 del DPR n. 600 del 1973
Norma invocata dall'Agenzia come disciplina dell'accertamento sintetico del reddito.
art. 1, commi 186-202, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamata solo in fatto per la domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente, che è stata però oggetto di diniego per insufficienza delle somme versate.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria illustrativa in prossimità dell'adunanza.
Massime di principio
- In sede di rinvio, il giudice deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può limitarsi a reiterare la motivazione già censurata come apparente o insufficiente.
- La motivazione della sentenza deve confrontarsi con i motivi di impugnazione e con le specifiche contestazioni delle parti; il mero richiamo adesivo alla decisione di primo grado o a formule assertive non soddisfa l'obbligo di motivazione.
- Nel giudizio avente ad oggetto un accertamento sintetico, la decisione deve misurarsi con gli elementi fattuali posti dall'Ufficio a fondamento della capacità contributiva e con le eventuali giustificazioni del contribuente, dando conto in modo effettivo delle ragioni dell'accoglimento o del rigetto.
- Quando viene accolto il motivo relativo al vizio di motivazione della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
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- pubblica amministrazione
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- contribuente
- motivo
- L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, determinando sinteticamente un reddito pari a euro 124.624 sulla base del possesso di beni indice di capacità contributiva, tra cui numerose autovetture e un appartamento di 180 mq, a fronte di un reddito dichiarato di euro 11.562. Il contribuente aveva impugnato l'atto e, dopo una prima fase di giudizio culminata in un rinvio disposto dalla Cassazione per motivazione apparente della sentenza d'appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in sede di rinvio, aveva nuovamente accolto il ricorso originario del contribuente annullando l'avviso. L'Agenzia ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, sostenendo che il giudice di rinvio aveva sostanzialmente reiterato la precedente motivazione già cassata e non si era conformato ai rilievi della Corte; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 38 del DPR n. 600 del 1973.
- risultato
- La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando che il giudice di rinvio non si era conformato al precedente principio di diritto e aveva replicato pressoché integralmente la motivazione della sentenza già cassata, senza affrontare in modo effettivo i punti controversi e le specifiche contestazioni dell'Ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
- esito
- accoglimento_con_rinvio
- vincitore
- ricorrente
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