Cassazione Civile, Ordinanza n. 17458/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva emesso due distinti avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2006: uno nei confronti della società, con recupero di maggiori imposte Ires, Irap e Iva e relative sanzioni; l’altro nei confronti del socio unico e amministratore, con imputazione di un maggior reddito di partecipazione e conseguenti maggiori Irpef e addizionali, oltre sanzioni. I ricorsi dei contribuenti, riuniti, erano stati accolti in primo grado; in appello la CTR aveva ridotto del 50% le imposte accertate. L’Agenzia ha impugnato la sentenza denunciando, con due motivi, nullità per decisione sostanzialmente equitativa e per motivazione apparente. I contribuenti hanno resistito e hanno proposto ricorso incidentale, lamentando omessa pronuncia sulla censura di difetto di congrua motivazione degli avvisi di accertamento e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati sia il ricorso principale dell’Agenzia sia il ricorso incidentale dei contribuenti. Ha affermato che la CTR aveva motivato in modo solo apparente la riduzione del 50% delle maggiori imposte, senza un effettivo esame critico del materiale probatorio e senza esplicitare il percorso logico della decisione; ha inoltre ricordato che il giudice tributario non può decidere secondo equità sostitutiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente e altre violazioni processuali; la Corte ha ricondotto anche il ricorso incidentale a tale vizio.
richiamato per escludere che il giudice tributario possa decidere secondo equità sostitutiva fuori dai casi previsti dalla legge.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione della decisione.
artt. 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546/1992
richiamati per censurare la motivazione della sentenza tributaria impugnata.
richiamato nel motivo sulla motivazione apparente, in tema di valutazione delle prove.
richiamato quale norma sulla struttura della sentenza e sulla motivazione.
richiamato nel ricorso incidentale per lamentare omessa pronuncia su una domanda/ eccezione dei contribuenti.
richiamato nel ricorso incidentale come parametro della motivazione dell’avviso di accertamento.
richiamato nel ricorso incidentale come parametro della motivazione dell’avviso in materia IVA.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di obbligo di motivazione degli atti impositivi.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il testo contiene affermazioni solo formalmente motivazionali ma non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice né di controllarne la correttezza.
- Nel processo tributario il giudice deve confrontarsi criticamente con gli elementi probatori dedotti dalle parti e non può limitarsi a una riduzione apodittica del quantum accertato, dovendo esplicitare il rapporto tra risultanze istruttorie e decisione.
- Il giudice tributario non dispone di un potere di equità sostitutiva: anche quando effettua valutazioni estimative, deve ancorarle al materiale probatorio e darne adeguata ragione in motivazione.
- La censura di omessa pronuncia o di motivazione solo apparente può essere dedotta come nullità della sentenza quando dalla decisione non emerga un effettivo esame della questione devoluta.
- In presenza di vizi motivazionali analoghi e speculari, può essere fondato sia il ricorso principale dell’amministrazione sia il ricorso incidentale dei contribuenti, con cassazione e rinvio per nuovo esame.
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