Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36075/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e ha condannato la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego opposto dall'amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso dell'ultima rata di imposta sostitutiva versata da una società per l'allineamento, ai fini fiscali, dei valori civilistici di bilancio a quelli fiscali con riferimento all'avviamento. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo illegittimo il diniego per intervenuta decadenza e reputando non applicabile l'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, ma piuttosto l'art. 176, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986 e, in via di ratio, l'art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 8 l. n. 212 del 2000. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge per avere il giudice di merito escluso l'applicazione del termine decadenziale di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, richiamando il proprio orientamento costante secondo cui il termine di decadenza ex art. 38 si applica a ogni indebito tributario, anche ai versamenti diretti inizialmente non dovuti, e decorre dai singoli versamenti quando già allora il pagamento era non dovuto. Nel caso concreto, l'imposta sostitutiva era stata versata sin dall'origine senza che ne sussistessero i presupposti di legge; la disciplina dell'art. 176, comma 2-ter, TUIR opera invece in ipotesi diverse, quando il diritto all'imposta sostitutiva venga meno successivamente o si realizzi un evento tipizzato dopo l'opzione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta come vizio di legittimità avverso la decisione di merito.

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    Il termine decadenziale per l'istanza di rimborso si applica a ogni indebito tributario; quando il versamento era già non dovuto sin dall'origine, il termine decorre dai singoli pagamenti.

  • art. 176 d.P.R. n. 917 del 1986

    La norma è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie concreta, perché disciplina ipotesi in cui il diritto all'imposta sostitutiva venga meno successivamente o si verifichi un realizzo dei beni in un momento successivo all'opzione.

  • art. 1, comma 147, della legge n. 244 del 2007

    È richiamato come base normativa dell'imposta sostitutiva versata per l'allineamento dei valori civilistici e fiscali dell'avviamento.

  • art. 174 del TUIR

    È richiamato insieme alla legge n. 244 del 2007 come fondamento dell'operazione di allineamento dei valori.

  • art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla CTR in via di ratio, ma non è accolto come disciplina applicabile dalla Corte.

  • art. 8 della legge n. 212 del 2000

    Richiamato dalla CTR in via di ratio, ma non è posto dalla Corte a fondamento della soluzione.

  • art. 176, n. 2-ter, cit.

    È indicato come ipotesi diversa da quella in esame, relativa alla riduzione del costo fiscale e allo scomputo dell'imposta sostitutiva quando il diritto venga meno successivamente o in caso di realizzo anticipato dei beni.

Massime di principio

  • In materia di rimborso di tributi non dovuti, il termine decadenziale previsto per l'istanza di rimborso si applica a ogni ipotesi di indebito tributario, inclusi i versamenti diretti inizialmente non dovuti.
  • Quando il contribuente poteva chiedere il rimborso sin dal momento del versamento perché l'imposta non era dovuta ab origine, il termine decorre da ciascun singolo versamento, senza che rilevi una successiva riliquidazione dell'imposta complessivamente dovuta.
  • La disciplina speciale che prevede il venir meno successivo del diritto all'imposta sostitutiva o il realizzo anticipato dei beni non si applica alle ipotesi in cui il versamento dell'imposta sostitutiva sia stato effettuato senza che ne esistessero sin dall'inizio i presupposti di legge.
  • Nel giudizio di cassazione, se la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando o accogliendo la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.