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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22234/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi dedotti ai fini IRES e IRAP e l'IVA detratta, contestando che le fatture di acquisto di prestazioni di lavoro emesse da società cooperative fossero troppo generiche nella descrizione delle prestazioni e quindi prive dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità. La società sosteneva che le prestazioni fossero state effettivamente rese, richiamando contratti, pagamenti e un verbale ispettivo. La CTR accoglieva solo in parte l'appello: annullava la ripresa IRES applicando la disciplina sopravvenuta favorevole, ma confermava IRAP e IVA ritenendo, per queste ultime, che si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti e che la contribuente non avesse provato di aver usato l'ordinaria diligenza per accorgersene. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per extrapetizione ex art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe pronunciato sull'inesistenza soggettiva dei costi, questione non contestata dall'Ufficio né in accertamento né nei gradi di merito; 2) violazione della disciplina IVA, sostenendo che, a fronte della contestazione di genericità delle fatture e della prova dell'effettività delle prestazioni, l'IVA avrebbe dovuto restare detraibile; 3) violazione della disciplina IRAP e dell'art. 2425 c.c., perché la CTR avrebbe escluso la deducibilità di costi che aveva già ritenuto effettivi e inerenti senza verificare i casi di esclusione previsti dalla normativa.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura di extrapetizione. Ha osservato che l'avviso di accertamento e le difese dell'Ufficio riguardavano la genericità delle fatture e la conseguente mancanza dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dei costi, non già la loro inesistenza soggettiva; la CTR, invece, aveva fondato la conferma della ripresa IRAP e IVA proprio sull'inesistenza soggettiva delle operazioni, pronunciandosi quindi su una questione estranea al thema decidendum. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte; il vizio di extrapetizione ricorre se decide su una questione estranea al thema decidendum.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello devolve al giudice di secondo grado solo le questioni specificamente o implicitamente connesse ai motivi di gravame; la decisione su una questione non devoluta integra extrapetizione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale relative a IVA e IRAP.

  • art. 109, comma 1, d.P.R. n. 917/86

    Richiamato come base della contestazione dell'Ufficio sulla deducibilità dei costi, in relazione ai requisiti di certezza e oggettiva determinabilità.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/72

    Richiamato per la contestazione dell'indetraibilità dell'IVA sulle fatture ritenute non idonee.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/72

    La fattura è documento idoneo a rappresentare operazioni fiscalmente rilevanti, ma perde tale idoneità quando manchino elementi sufficienti a descriverne natura, qualità e prestazioni.

  • art. 5 d.lgs. n. 446/97

    Richiamato nel terzo motivo per contestare il trattamento IRAP dei costi componenti il valore della produzione.

  • art. 2425 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo quale norma di raccordo per la classificazione dei costi nel conto economico.

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993

    La CTR aveva applicato tale disposizione, come modificata nel 2012, ritenendola retroattiva in bonam partem ai fini IRES.

  • art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012

    Norma modificativa richiamata per la retroattività favorevole della disciplina sui costi da reato o connessi.

  • l. n. 44/2012

    Legge di conversione richiamata dalla CTR per l'efficacia retroattiva della modifica normativa.

Massime di principio

  • Il giudice tributario non può fondare la decisione su una diversa causa petendi o su una diversa qualificazione della pretesa fiscale che non sia stata introdotta dall'Ufficio o devoluta con i motivi di impugnazione; in caso contrario incorre nel vizio di extrapetizione.
  • Nel processo tributario, la contestazione della genericità della fattura e della mancata certezza/determinabilità del costo non equivale automaticamente a contestazione dell'inesistenza soggettiva dell'operazione: si tratta di profili distinti che vanno tenuti separati sul piano del thema decidendum.
  • Quando la fattura presenti elementi descrittivi insufficienti su natura, qualità e prestazione resa, essa perde la sua ordinaria idoneità probatoria e si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza dell'operazione e la riferibilità del costo.
  • In appello, il giudice può estendere l'esame a questioni implicitamente connesse ai motivi di gravame, ma non può introdurre un tema nuovo non devoluto, pena nullità della decisione per violazione dell'art. 112 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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