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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13258/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda trattenute operate dalla Cassa su un trattamento pensionistico già liquidato, a titolo di contributo di solidarietà, sui ratei dovuti nel decennio anteriore alla domanda. Il pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado l’accertamento dell’illegittimità delle trattenute e la condanna alla restituzione delle somme con interessi. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) violazione delle norme sull’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e dell’art. 23 Cost., sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimamente introdotto con delibere e regolamenti della Cassa, anche alla luce delle modifiche legislative del 1995, 2006, 2011 e 2013; (2) violazione delle regole processuali e dell’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, assumendo che il contributo dovesse comunque applicarsi almeno per il biennio 2012-2013; (3) erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute, invocando norme sulla prescrizione dei ratei pensionistici; (4) erronea decorrenza degli interessi, che secondo la Cassa avrebbero dovuto decorrere solo dalla richiesta di pagamento dei ratei trattenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili perché contrastavano con un consolidato orientamento di legittimità: gli enti previdenziali privatizzati non hanno potere di istituire con proprie delibere un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge; inoltre, le norme invocate dalla Cassa operano soltanto per misure finalizzate all’equilibrio finanziario a lungo termine e non per un contributo straordinario provvisorio. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, ribadendo che la prescrizione quinquennale presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, mentre qui era contestata proprio la misura della pensione per effetto delle trattenute, con applicazione della prescrizione ordinaria decennale. È stato dichiarato inammissibile pure il quarto motivo, perché gli interessi sui crediti previdenziali decorrono dalla maturazione del diritto, coincidente con i prelievi illegittimi, e costituiscono accessori di un’unica prestazione. Non sono state liquidate spese processuali perché il controricorso era tardivo; la Cassa ricorrente è stata però condannata a versare € 2.500 alla Cassa delle Ammende e sono stati dichiarati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23 Cost.

    La trattenuta a titolo di contributo di solidarietà integra una prestazione patrimoniale imposta e richiede quindi una base legale.

  • art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335

    L’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati è limitata alla variazione di aliquote contributive, coefficienti di rendimento e criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non comprende l’istituzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati.

  • art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    La novella non attribuisce alla Cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, essendo la previsione incompatibile con il sistema del pro rata.

  • art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    La norma di interpretazione autentica riguarda gli atti degli enti previdenziali finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine; non si applica al contributo straordinario di solidarietà, che ha carattere provvisorio e non è un criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

  • art. 24, comma 24, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    Riguarda interventi dell’ente per assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine; non legittima il contributo di solidarietà oggetto di causa.

  • art. 434 c.p.c.

    Invocato nel ricorso per sostenere l’erronea applicazione del contributo almeno per il biennio 2012-2013, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 19, comma 3, L. 29 gennaio 1986, n. 21

    La prescrizione quinquennale presuppone la liquidità ed esigibilità del credito; non si applica quando è contestata la riliquidazione del trattamento per indebite trattenute.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale dei ratei richiede credito liquido ed esigibile; qui opera la prescrizione ordinaria decennale perché è in discussione l’ammontare della pensione.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione.

  • art. 47-bis D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    Si applica alla riliquidazione della pensione, non all’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.

  • art. 16, comma 6, L. 30 dicembre 1991, n. 412

    Richiamato per la decorrenza degli interessi; la Corte afferma invece che gli interessi decorrono dalla maturazione del diritto coincidente con i prelievi effettuati.

  • art. 1224 c.c.

    Invocato dalla ricorrente sugli interessi, ma la Corte applica il principio speciale dei crediti previdenziali unitarî.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ritiene che per i crediti previdenziali gli interessi seguano la maturazione del diritto al rateo indebitamente trattenuto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio denunciato nei quattro motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché propone censure già risolte da un orientamento consolidato della Corte senza argomenti per mutarlo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è resa in conformità alla proposta non accettata; ciò consente l’applicazione della sanzione processuale prevista dalla norma.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Essendo la decisione conforme alla proposta non accettata, la Corte applica la condanna equitativa in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le censure della ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato dovuto per l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono, mediante regolamento o delibere interne, introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, perché tale prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta ed è soggetto a riserva di legge.
  • Le norme che consentono agli enti previdenziali di adottare misure di riequilibrio finanziario sono riferite a interventi finalizzati alla sostenibilità a lungo termine del sistema e non legittimano contributi straordinari, temporanei e non incisi sui criteri di calcolo della pensione.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; quando è contestata la stessa misura del trattamento per effetto di trattenute illegittime, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
  • Nei crediti previdenziali il diritto agli accessori segue la maturazione del diritto al rateo: gli interessi decorrono dai prelievi illegittimi o, comunque, dal momento dell’inadempimento sino al pagamento effettivo, perché capitale e accessori compongono un’unica prestazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre questioni già decise da un consolidato orientamento senza offrire argomenti idonei a determinarne il mutamento.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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