Cassazione Civile, Ordinanza n. 13307/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal recesso del dirigente e dalla pretesa dello stesso di ottenere, in base all'art. 15 del CCNL dirigenti aziende industriali, l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità supplementare al TFR, assumendo che il procedimento penale instaurato nei suoi confronti riguardasse fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni dirigenziali. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che la società avesse già, anche per facta concludentia, riconosciuto tale connessione avendo rimborsato spese legali e avendo ammesso l'applicabilità della clausola contrattuale. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 25 Cost., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 15 CCNL, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente invertito l'onere della prova ponendo a suo carico la dimostrazione della mancanza di connessione tra fatti contestati e funzioni dirigenziali; (2) violazione degli artt. 1362 c.c. e 15 CCNL, per avere la Corte interpretato in modo errato il capo di imputazione e applicato la clausola nonostante, secondo la ricorrente, i fatti fossero stati commessi nell'interesse della società e dunque non potessero integrare la tutela contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sull'onere della prova e sull'interpretazione del CCNL, osservando che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata, cosa non avvenuta nel caso concreto. Ha inoltre ribadito che l'interpretazione del contratto collettivo è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica, non per la mera preferenza di una lettura rispetto a un'altra. Quanto al merito, ha condiviso la lettura della Corte d'appello secondo cui il rimborso delle spese legali e la missiva aziendale costituivano indici concludenti del riconoscimento della connessione tra fatti contestati ed esercizio delle funzioni, connessione che era presupposto della tutela ex art. 15 CCNL. Ha inoltre rilevato che la società non aveva allegato né provato dolo o colpa grave, unici casi in cui le garanzie contrattuali sono escluse. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 25 Cost.
La dedotta violazione della norma costituzionale è scrutinabile in cassazione solo se si tratta di precetto di immediata applicazione, non mediato da norme legislative da verificare rispetto alla Costituzione.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce la prova alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio o la ricostruzione fattuale.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto collettivo compete al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei criteri legali di ermeneutica, non per la semplice preferenza di un'interpretazione alternativa.
art. 15 CCNL Dirigenti Aziende Industriali
Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
La tutela per indennità sostitutiva del preavviso, indennità supplementare e spese legali opera solo per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni dirigenziali e non si estende ai casi di dolo o colpa grave accertati con giudicato.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di norme costituzionali può essere dedotta come motivo di ricorso solo alle condizioni indicate dalle Sezioni Unite richiamate dalla Corte.
Massime di principio
- La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; non è sufficiente contestare il modo in cui ha apprezzato le prove o tratto le conseguenze fattuali.
- L'interpretazione di una clausola contrattuale o collettiva è attività riservata al giudice di merito: in cassazione non è consentito sostituire la propria lettura a quella accolta dal giudice, se la motivazione si mantiene entro le regole di ermeneutica contrattuale.
- Quando una clausola collettiva collega benefici economici e tutele del dirigente a fatti "direttamente connessi" all'esercizio delle funzioni, la tutela presuppone la riconducibilità dei fatti alle mansioni affidate e può essere esclusa se il comportamento è doloso o gravemente colposo, purché tale esclusione sia allegata e provata.
- Il comportamento della parte, anche per facta concludentia, può assumere rilievo interpretativo ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c. se evidenzia come la stessa abbia già inteso il rapporto o la clausola in un determinato senso.
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