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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13302/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall’applicazione, da parte della Cassa previdenziale privatizzata dei dottori commercialisti, di un contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico già in godimento di un assicurato, previsto dall’art. 22 del regolamento dell’ente e rinnovato con successive delibere. In primo e in secondo grado era stata dichiarata l’illegittimità della trattenuta e la Cassa era stata condannata a restituire le somme indebitamente trattenute, nei limiti della prescrizione decennale. In cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: (1) violazione delle norme che disciplinano l’autonomia regolamentare degli enti privatizzati e il principio del pro rata, sostenendo che il trattamento pensionistico poteva essere inciso da atti regolamentari ragionevoli, approvati dai Ministeri e finalizzati all’equilibrio finanziario; ha inoltre lamentato che la corte territoriale non avesse valutato la ragionevolezza del prelievo e la sua funzione solidaristica e intergenerazionale; (2) violazione delle medesime norme per non avere riconosciuto efficacia all’interpretazione autentica dell’art. 3, comma 12, L. 335/1995 fornita dall’art. 1, comma 488, L. 147/2013, che secondo la ricorrente salverebbe gli atti previdenziali adottati prima della L. 296/2006; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che la domanda di restituzione dovesse essere soggetta a prescrizione quinquennale e non decennale, trattandosi di ripetizione di indebiti ratei pensionistici periodici, determinabili e quantificabili dal pensionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando e dando continuità all’orientamento consolidato secondo cui il contributo di solidarietà imposto dalla Cassa su pensioni già liquidate costituisce una prestazione patrimoniale autonoma, non un mero correttivo dei criteri di calcolo della pensione; perciò la sua introduzione richiede una base di legge e non può essere operata da un regolamento dell’ente privatizzato. Ha inoltre ribadito che l’interpretazione autentica e le norme sul pro rata non consentono di legittimare un prelievo patrimoniale regolamentare su trattamenti già determinati, e che la disciplina della prescrizione quinquennale non si applica all’azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute, soggetta invece alla prescrizione ordinaria decennale. Tuttavia, nonostante il rigetto nel merito delle censure, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in dispositivo. La Corte ha anche applicato l’art. 96, ultimo comma, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle Ammende, e ha escluso la condanna alle spese in favore del controricorrente per la tardività del deposito del controricorso. È stato inoltre dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 509/1994

    La privatizzazione degli enti previdenziali non attribuisce ai regolamenti delle casse il potere di derogare a norme di rango primario o di introdurre prestazioni patrimoniali prive di base legale.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale

    È il fondamento regolamentare del contributo di solidarietà contestato, ritenuto non idoneo a legittimare un prelievo patrimoniale su pensioni già quantificate.

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    Nel testo originario imponeva un più rigoroso rispetto del pro rata; nella formulazione successiva, per i pensionati successivi alla riforma, il pro rata opera in modo attenuato e nel quadro di criteri di gradualità ed equità fra generazioni.

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    Ha modificato il regime del pro rata e consente agli enti privatizzati interventi regolamentari, ma solo nel rispetto della legge e senza incidere illegittimamente su trattamenti già determinati.

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    L’interpretazione autentica conferma la legittimità degli atti adottati prima della L. 296/2006 se diretti all’equilibrio finanziario di lungo termine, ma non sana un contributo di solidarietà di carattere provvisorio imposto su pensioni già liquidate.

  • art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011

    È richiamato dalla ricorrente come parametro di ragionevolezza e sostenibilità, ma la Corte lo considera istituto diverso, di fonte legislativa e non utile a giustificare il contributo regolamentare impugnato.

  • artt. 2, 23 e 38 Cost.

    La Corte ribadisce che la riserva di legge dell’art. 23 Cost. impedisce a un ente privatizzato di imporre prestazioni patrimoniali senza base legislativa; l’autonomia regolamentare non può prevalere sulla legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto nei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso è stato depositato tardivamente oltre il termine previsto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata decisa secondo il rito accelerato camerale, con proposta di definizione accelerata non accettata.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica la prescrizione ordinaria decennale all’azione di recupero delle somme indebitamente trattenute.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale dei ratei periodici richiede che il credito sia liquidato ed esigibile; non si applica al caso di trattenute illegittime su pensione già determinata.

  • art. 129 R.D.L. n. 1827/1935

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione quinquennale, ma ritenuto non decisivo per l’ipotesi di indebita trattenuta su pensione già liquidata.

  • art. 47-bis d.P.R. 639/1970

    La norma riguarda i ratei arretrati o le differenze dovute a seguito di riliquidazione della pensione, non l’indebita trattenuta di una prestazione patrimoniale illegittima.

  • art. 3 Cost.

    La diversa disciplina rispetto ai pensionati INPS non integra una irragionevole disparità di trattamento, perché riguarda situazioni e titoli contributivi differenti.

  • art. 23 Cost.

    La prestazione patrimoniale imposta richiede una base legale; manca copertura legislativa per il contributo di solidarietà introdotto dal regolamento della Cassa.

  • art. 96 c.p.c.

    ultimo comma; quarto comma

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, la Corte applica la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 384-bis c.p.c.

    Non citato espressamente nel testo fornito; non inserito.

Massime di principio

  • Un ente previdenziale privatizzato non può imporre, con fonte regolamentare, un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate se tale prelievo configura una prestazione patrimoniale imposta priva di base legislativa, poiché opera la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.
  • Le modifiche normative sul principio del pro rata e l’interpretazione autentica delle norme di settore non legittimano prelievi regolamentari che incidano autonomamente su trattamenti pensionistici già determinati; gli atti degli enti privatizzati restano validi solo se adottati nel rispetto della legge.
  • La disciplina della prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici periodici si applica ai crediti liquidati ed esigibili, posti a disposizione dell’assicurato; quando si controverte di somme indebitamente trattenute per un prelievo illegittimo, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
  • L’art. 47-bis d.P.R. 639/1970 concerne la riliquidazione di ratei o differenze pensionistiche dovute a seguito di pronuncia giudiziale, non l’azione di restituzione di trattenute operate in base a una misura patrimoniale illegittima.
  • La valutazione di ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità finanziaria non può superare il limite della riserva di legge, né può trasformare un contributo regolamentare provvisorio in una trattenuta legittima su pensioni già quantificate.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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