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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13247/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, sui ratei di pensione maturati a partire dal 2009, di un contributo di solidarietà applicato dalla cassa previdenziale dei dottori commercialisti in forza del proprio regolamento interno e della relativa delibera del 27 giugno 2013. In primo grado e poi in appello il pensionato ha ottenuto la condanna della cassa alla restituzione delle somme trattenute, sul rilievo che la cassa non fosse legittimata da una norma di legge a imporre una prestazione patrimoniale di quel tipo e che, dunque, la trattenuta fosse illegittima. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme che disciplinano l’autonomia regolamentare delle casse privatizzate e l’equilibrio finanziario di lungo termine, sostenendo che essa potesse introdurre il contributo di solidarietà per garantire la sostenibilità del sistema; 2) violazione delle medesime disposizioni, deducendo che il contributo non fosse uno strumento straordinario e temporaneo, ma una misura legittimamente finalizzata all’equilibrio finanziario; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che la domanda di restituzione dovesse essere assoggettata alla prescrizione quinquennale, anche per applicazione dell’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 alle casse privatizzate, anziché a quella decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo che i motivi non introducessero argomenti nuovi idonei a superare il consolidato orientamento di legittimità. Quanto ai primi due motivi, la Corte ha richiamato una giurisprudenza ampia e costante secondo cui l’autonomia regolamentare della cassa, nei limiti dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 e successive modifiche, non consente di istituire un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati; tale contributo costituisce una prestazione patrimoniale imposta e, quindi, è soggetto a riserva di legge ex art. 23 Cost., sicché non può essere introdotto con regolamento interno. La Corte ha inoltre ribadito che la norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013 non giustifica la misura in esame, perché riferita a provvedimenti incidenti sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e comunque presuppone misure finalizzate all’equilibrio finanziario di lungo termine, non un contributo straordinario e temporaneo. Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato che la prescrizione quinquennale richiede che il credito pensionistico sia liquidato ed esigibile; se invece è contestato l’ammontare del trattamento per effetto di trattenute illegittime, il diritto alla riliquidazione e alla ripetizione segue la prescrizione ordinaria decennale. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, perché riferito alla riliquidazione della pensione e non alla ripetizione di somme trattenute in base a una misura patrimoniale illegittima. La cassa è stata condannata alle spese di lite e, poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, anche alle ulteriori somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al versamento in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato dalla ricorrente come base dell’autonomia regolamentare della cassa, ma ritenuto insufficiente a legittimare l’istituzione del contributo di solidarietà

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    è il regolamento interno che ha introdotto il contributo di solidarietà, ritenuto non idoneo a fondare una prestazione patrimoniale imposta

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    delimita l’autonomia regolamentare delle casse ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non consente di istituire un contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    la novella non attribuisce potere di istituire il contributo di solidarietà, che resta incompatibile con il sistema del pro rata

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    norma di interpretazione autentica che richiede la finalizzazione degli atti all’equilibrio finanziario di lungo termine; non giustifica il contributo di solidarietà temporaneo oggetto di causa

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011

    richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a dimostrare la legittimità della misura regolamentare impugnata

  • art. 23 Cost.

    la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà integra una prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge

  • art. 3 Cost.

    invocato in relazione alla prescrizione, ma la Corte esclude profili di illegittimità costituzionale per la diversa disciplina applicabile

  • art. 2946 c.c.

    si applica il termine ordinario decennale quando è contestato l’ammontare del trattamento pensionistico o si chiede la ripetizione di somme indebitamente trattenute

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale opera per i ratei pensionistici liquidi ed esigibili, non quando l’importo complessivo del trattamento è contestato

  • art. 129 r.d.l. n. 1827/1935

    richiamato in tema di prescrizione, ma interpretato nel senso che richiede liquidità ed esigibilità del credito

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    non si applica al caso di indebita trattenuta derivante da misura patrimoniale illegittima, essendo riferito alla riliquidazione della pensione

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    fondamento processuale della declaratoria di inammissibilità per contrasto con giurisprudenza consolidata

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente la definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata, con le conseguenze sanzionatorie richiamate dalla Corte

  • art. 96 c.p.c.

    applicato, in ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata, per la condanna a somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il versamento dell’ulteriore contributo unificato conseguente all’inammissibilità

Massime di principio

  • L’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati incontra il limite delle norme di legge che ne delimitano l’oggetto: non può essere introdotta con regolamento una prestazione patrimoniale imposta, se manca una base legislativa espressa.
  • Un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. e, pertanto, richiede una previsione di legge; non è sufficiente una delibera o un regolamento dell’ente previdenziale.
  • La finalità di equilibrio finanziario di lungo periodo è condizione di legittimità degli atti degli enti previdenziali, ma non può essere surrogata da misure aventi carattere straordinario e temporaneo che incidano sui trattamenti già attribuiti.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia già liquido ed esigibile; se è contestato l’ammontare della pensione o si controverte su trattenute illegittime, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
  • L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la riliquidazione della pensione e non la ripetizione di somme indebitamente trattenute in esecuzione di una misura patrimoniale illegittima.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni già coperte da orientamento consolidato senza apportare argomenti nuovi, è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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