Cassazione Civile, Ordinanza n. 13305/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una società volta a ottenere dalla società convenuta la somma di euro 177.745,45, pari ai costi che essa diceva di avere sostenuto per l'impiego di un ingegnere formalmente assunto alle proprie dipendenze ma che, secondo la sua prospettazione, avrebbe lavorato sin dall'origine in favore esclusivo della società resistente, ad essa collegata. I giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo non provato il titolo dell'obbligazione della resistente, osservando inoltre che le allegazioni attoree erano generiche e oscillavano tra prestazione di servizi, fornitura e distacco. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 2697 e 2710 c.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. per mancato riconoscimento della prova del credito e del danno; omesso esame di fatture e documenti fiscali; violazione degli artt. 2730, 2697 c.c. e 228 c.p.c. per mancata considerazione di fatture e interrogatorio; violazione degli artt. 2697, 2710, 2709, 2720 e 2215-bis c.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. con riferimento alla prova tra imprenditori; violazione dell'art. 702-bis c.p.c. per asserito error in procedendo nel rito sommario; violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi sei motivi perché formulati in modo promiscuo, mescolando violazioni di legge e vizi motivazionali, e comunque diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità, tanto più in presenza di "doppia conforme". Ha inoltre affermato che la censura sull'art. 2697 c.c. non era configurabile, poiché il giudice di merito non aveva invertito l'onere della prova ma aveva soltanto ritenuto non dimostrato il credito; che le sole fatture, anche se annotate in contabilità, non bastavano a provare il credito in presenza di contestazione; e che era generica la stessa allegazione del titolo del rapporto, potendo al più richiamarsi il distacco ex art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, senza però adeguata prova. Il settimo motivo è stato dichiarato infondato perché il riferimento al rito monitorio era inconferente in un giudizio di cognizione, e la fattura registrata non era sufficiente a fondare la pretesa. L'ottavo motivo è stato parimenti infondato, poiché la compensazione delle spese non era giustificata in mancanza dei presupposti legali e la liquidazione seguiva il principio di soccombenza. La Corte ha quindi confermato integralmente la decisione di merito e ha condannato la ricorrente alle spese, dando atto altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata secondo le regole legali; non ricorre quando il giudice si limita a ritenere non provato il credito.
art. 2710 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prova tra imprenditori, ma la Corte non vi ravvisa violazione decisiva, poiché le fatture e le scritture contabili non bastano da sole a provare il credito in caso di contestazione.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che le norme costituzionali sono direttamente deducibili solo se di immediata applicazione e non come parametro per censurare la valutazione delle prove.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente, ma non consente di trasformare in violazione di legge una critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione probatoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non è ammissibile dedurre sotto questo profilo una questione che in realtà tende a contestare il merito o la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è oggi circoscritto al minimo costituzionale e non è deducibile in presenza di doppia conforme quando si contestano i medesimi fatti ricostruiti in modo conforme dai giudici di merito.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di sentenza d'appello conforme alla decisione di primo grado, il vizio ex art. 360, n. 5, non è deducibile se il fatto è stato ricostruito nei medesimi termini.
art. 2730 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della pretesa prova del credito, ma senza esito favorevole perché la doglianza resta rivolta alla rivalutazione delle risultanze istruttorie.
art. 228 c.p.c.
Richiamato per censurare la mancata valorizzazione dell'interrogatorio, ma la Corte considera la doglianza volta al merito e non a un vizio di legittimità.
art. 2709 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili tra imprenditori, ma la Corte ribadisce che la sola documentazione contabile non prova da sola il credito se contestato.
art. 2720 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne ricavi una diversa regola decisiva ai fini dell'accoglimento.
art. 2215-bis c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della prova documentale, ma non ritenuto sufficiente a superare la mancanza di prova del titolo del credito.
art. 702-bis c.p.c.
Il richiamo al rito sommario non consente di superare il difetto di prova del credito nel giudizio di cognizione instaurato dalla parte.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese non è ammissibile sulla sola base di generici 'giusti motivi'; la regolazione segue il principio di soccombenza.
art. 96 c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata richiede una specifica condotta abusiva o gravemente infondata, non il solo aggravamento del carico giudiziario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 30 d.lgs. n. 276/2003
Richiamato come disciplina del distacco, considerato astrattamente applicabile dalla Corte di merito in relazione alla generica allegazione della parte, ma senza prova sufficiente del credito.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che mescoli indiscriminatamente violazione di legge e vizio di motivazione, perché la Corte di cassazione non può essere chiamata a ricostruire d'ufficio la censura e a trasformarla in uno specifico motivo ammissibile.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito abbia invertito l'onere probatorio; non lo è quando il giudice abbia semplicemente ritenuto non assolto l'onere della prova da parte dell'attore.
- Le fatture e le annotazioni contabili, anche nei rapporti tra imprenditori, non hanno valore probatorio pieno del credito se il debitore contesta la pretesa e mancano ulteriori elementi idonei a dimostrare titolo, an e quantum debeatur.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti storici, specie in presenza di doppia conforme.
- La censura sulle spese di lite non può fondarsi su un generico richiamo a giusti motivi, perché la compensazione richiede i presupposti previsti dalla legge; in difetto, opera il criterio della soccombenza.
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