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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13241/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionata)

La controversia

La controversia origina dalla domanda di una beneficiaria di pensione di reversibilità, conseguente al decesso di un commercialista iscritto alla Cassa, volta a far dichiarare illegittime le trattenute operate dalla Cassa, a partire dal 2009, a titolo di contributo di solidarietà sui ratei pensionistici. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che la Cassa non fosse legittimata da una norma di legge a imporre tale contributo, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost., e aveva escluso la prescrizione quinquennale, applicando il termine decennale. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare degli enti privatizzati e dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, come modificato, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà; (2) violazione dell'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, per sostenere la legittimità della trattenuta almeno dal 2011; (3) ulteriore violazione della stessa norma per affermarne l'applicabilità almeno al biennio 2012-2013; (4) erronea esclusione della prescrizione quinquennale delle somme trattenute, richiamando norme sulla prescrizione dei ratei pensionistici e sulla riliquidazione della pensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché contrastanti con un orientamento giurisprudenziale consolidato: gli enti previdenziali privatizzati non possono istituire, con atto regolamentare, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati; il contributo ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale; le norme invocate dalla Cassa (art. 3, comma 12, l. n. 335/1995; art. 1, comma 488, l. n. 147/2013; art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011) non legittimano misure di carattere straordinario e temporaneo come quella in esame. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, ribadendo che la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; quando è contestato l'ammontare del trattamento pensionistico per effetto di trattenute illegittime, il diritto alla riliquidazione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma equitativa in favore della controricorrente e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli effetti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335

    L'autonomia regolamentare della Cassa incontra limiti nella variazione delle aliquote contributive, nella riparametrazione dei coefficienti di rendimento e negli altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non consente di istituire un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate.

  • art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    La modifica dell'art. 3, comma 12, non attribuisce agli enti previdenziali privatizzati il potere di introdurre un contributo di solidarietà, perché tale misura è incompatibile con il sistema del pro rata.

  • art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    Norma di interpretazione autentica riferita a provvedimenti che incidono sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e finalizzati a garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo; non si applica al contributo di solidarietà, che è provvisorio e limitato nel tempo.

  • art. 24, comma 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

    Riguarda interventi strutturali finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, non misure straordinarie e transeunti come il contributo di solidarietà.

  • art. 23 Cost.

    Il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e quindi è soggetto a riserva di legge.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme costituzionali invocate, senza che la Corte ne fondi una diversa soluzione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente e per il profilo della prescrizione; la Corte ribadisce la distinzione tra prescrizione quinquennale e decennale in base alla liquidità ed esigibilità del credito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme denunciate, senza incidenza decisiva nell'esito.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo se il credito è liquido ed esigibile; non si applica quando è contestata la stessa quantificazione del trattamento.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione; non risulta decisivo nel ragionamento finale della Corte.

  • art. 2946 c.c.

    Individua la prescrizione ordinaria decennale applicabile al diritto alla riliquidazione quando è contestato l'ammontare del trattamento pensionistico.

  • art. 19, comma 3, L. 29 gennaio 1986, n. 21

    Riconduce alla prescrizione quinquennale solo in presenza di credito liquido ed esigibile; non opera nel caso di contestazione dell'importo trattenuto.

  • art. 47-bis D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    Riguarda la riliquidazione della pensione e non l'indebita trattenuta derivante da misura patrimoniale illegittima.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato perché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata; comporta la condanna a una somma equitativamente determinata.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Fondamento dell'inammissibilità dei motivi che si pongono in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato senza apportare argomenti idonei a mutarlo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta all'esito di proposta di definizione anticipata non accettata, con applicazione delle conseguenze processuali previste.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con fonte regolamentare un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già liquidati, salvo una specifica base legislativa, poiché si tratta di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge.
  • Le norme che riconoscono autonomia regolamentare agli enti previdenziali e quelle che consentono interventi per l'equilibrio finanziario di lungo periodo non coprono misure straordinarie e temporanee incidenti su pensioni già in godimento.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone la liquidità ed esigibilità del credito; se è controversa la stessa quantificazione del trattamento per effetto di trattenute illegittime, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
  • È inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il motivo di ricorso che contrasti con un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti idonei a determinarne il mutamento.
  • Quando il giudizio di cassazione è definito in conformità a una proposta non accettata, possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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