Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13261/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall'applicazione, da parte della cassa previdenziale privatizzata, di un contributo di solidarietà sui ratei di pensione di un iscritto già pensionato o comunque titolare del trattamento. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittime le trattenute, escludendo che la cassa fosse legittimata da una norma di legge a imporre tale prelievo sui ratei già maturati e ritenendo applicabile la prescrizione decennale. Nel ricorso per cassazione la cassa ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare degli enti privatizzati e la legislazione previdenziale di settore, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimo perché introdotto prima della maturazione del diritto a pensione e in base alla disciplina sopravvenuta sull'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995. Con il secondo motivo ha censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale, invocando le norme sulla prescrizione dei ratei pensionistici e sulla riliquidazione delle prestazioni previdenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con regolamento o delibera, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, perché tale prelievo costituisce prestazione patrimoniale imposta soggetta alla riserva di legge dell'art. 23 Cost. e non rientra nei limiti dell'autonomia regolamentare riconosciuta dall'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, neppure alla luce delle modifiche e norme interpretative successive richiamate. Quanto alla prescrizione, ha riaffermato che la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo quando il credito sia liquido ed esigibile; se invece è controverso l'ammontare della pensione per effetto di trattenute illegittime, la domanda di riliquidazione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Tuttavia, nonostante la sostanziale infondatezza delle censure, il ricorso è stato definito in rito come inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. n. 1, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle Ammende e con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, l. 8 agosto 1995, n. 335

    limita l'autonomia regolamentare delle casse privatizzate ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non consente di istituire un contributo di solidarietà sui trattamenti già attribuiti.

  • art. 1, comma 763, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    la novella non è idonea ad attribuire alla cassa il potere di imporre il contributo di solidarietà, perché il prelievo resta incompatibile con il sistema del pro rata.

  • art. 1, comma 488, l. 27 dicembre 2013, n. 147

    norma di interpretazione autentica riferita a provvedimenti incidenti sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e finalizzati all'equilibrio finanziario a lungo termine; non copre il contributo di solidarietà in esame.

  • art. 24, comma 24, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. l. 22 dicembre 2011, n. 214

    riguarda atti diretti ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine; non legittima il contributo straordinario di solidarietà avente natura provvisoria.

  • artt. 2, 3 e 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta e, quindi, soggetto alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.

  • art. 19, comma 3, l. 29 gennaio 1986, n. 21

    presuppone la liquidità ed esigibilità del credito; non consente di applicare la prescrizione quinquennale quando sia controversa la stessa misura della pensione.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo per crediti liquidi ed esigibili e già messi a disposizione dell'assicurato.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di interruzione della prescrizione, senza che la Corte ravvisi elementi idonei a mutare l'orientamento consolidato.

  • art. 47-bis d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    riguarda la riliquidazione della pensione; non si applica all'indebita trattenuta derivante da un prelievo patrimoniale illegittimo.

  • art. 2946 c.c.

    termine ordinario decennale applicabile alla domanda di riliquidazione quando sia controverso l'ammontare del trattamento pensionistico.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, senza che dal testo emerga una specifica statuizione della Corte sul punto oltre il rigetto in rito della censura.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    fondamento dell'inammissibilità del ricorso, perché le censure non offrivano elementi per mutare un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    consente la definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata e sorregge la condanna equitativa prevista nel caso di specie.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    richiamato per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    presuppone, in caso di inammissibilità, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati possono esercitare l'autonomia regolamentare solo nei limiti espressamente consentiti dalla legge; non possono introdurre con regolamento o delibera un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati, perché ciò integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
  • Le norme sopravvenute che valorizzano l'equilibrio finanziario a lungo termine degli enti previdenziali non legittimano prelievi straordinari che non incidano sui criteri di calcolo della pensione, soprattutto quando il contributo abbia natura provvisoria e temporanea.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone la liquidità ed esigibilità del credito; quando è controversa la stessa quantificazione della prestazione per effetto di trattenute illegittime, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
  • Le disposizioni sulla riliquidazione delle pensioni non si estendono automaticamente alle ipotesi di ripetizione o restituzione di somme trattenute in base a prelievi patrimoniali illegittimi, se tali trattenute non attengono al fisiologico meccanismo di calcolo del trattamento.
  • In presenza di giurisprudenza di legittimità consolidata sulla questione di diritto, il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. n. 1 quando non prospetti argomenti idonei a giustificare un mutamento di orientamento.

Come è indicizzato

MateriePensioniContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.