Cassazione Civile, Ordinanza n. 20810/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La società aveva ottenuto e poi impugnato un estratto di ruolo riferito a 47 cartelle esattoriali riguardanti crediti dell'INPS e dell'INAIL. In primo grado il tribunale aveva respinto le domande ritenendo tardiva l'opposizione agli atti esecutivi e infondata l'opposizione all'esecuzione; in appello la società aveva contestato, tra l'altro, la ritualità delle costituzioni e delle produzioni documentali dell'agente della riscossione, la prova della notifica delle cartelle, la validità delle notifiche, il valore delle istanze di rateizzazione come indice di conoscenza e, soprattutto, la declaratoria di difetto di interesse ad agire. Con il ricorso per cassazione la società ha proposto dieci motivi: i primi due relativi a vizi processuali per l'acquisizione di atti e documenti; i motivi dal terzo al decimo relativi alla carenza di interesse ad agire, alla prova e validità della notifica delle cartelle, al rilievo delle istanze di rateizzazione e alla mancata pronuncia sul merito della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere usato per denunciare vizi processuali, e infondato il secondo perché il giudice di merito, nel rito del lavoro, può esercitare i poteri istruttori ufficiosi anche in presenza di preclusioni. Ha poi rigettato i motivi terzo e quarto, confermando il difetto di interesse ad agire dell'impugnazione dell'estratto di ruolo: dopo l'intervento normativo dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite, l'interesse ad agire in tale materia sussiste solo in specifiche ipotesi tipizzate; fuori da tali casi non è ammissibile un'azione di accertamento negativo della pretesa risultante dall'estratto di ruolo. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La società è stata condannata alle spese nei confronti dell'agente della riscossione; nessuna statuizione sulle spese verso l'INPS, che non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
non consente di denunciare vizi processuali, perché il "fatto" omesso deve essere un fatto storico decisivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
può fondare censure di nullità della sentenza o del procedimento, ma nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta infondata.
richiamati per contestare la ritualità di deposito e costituzione, ma la censura è stata respinta.
nel rito del lavoro il giudice ha potere-dovere di disporre d'ufficio i mezzi istruttori necessari a superare l'incertezza dei fatti rilevanti, anche oltre preclusioni e decadenze.
l'interesse ad agire è condizione dell'azione e va verificato in concreto.
richiamato in relazione all'opposizione all'esecuzione, ma non ritenuto il corretto rimedio per l'azione proposta.
richiamato quanto al termine per l'opposizione agli atti esecutivi e alla deduzione dei vizi della sequenza procedimentale.
richiamato insieme alla disciplina dell'esecuzione forzata per contestare la prova della notifica delle cartelle.
richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ravvisasse violazioni decisive.
richiamato sulla notifica delle cartelle di pagamento e sulle relate prodotte dall'agente della riscossione.
richiamato dalla ricorrente nella contestazione della prova notificatoria.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973
richiamato per contestare la legittimità di talune notifiche.
richiamato per negare che le istanze di rateizzazione potessero valere come riconoscimento del debito; la Corte non ha accolto tale censura perché assorbita dal difetto di interesse.
richiamato per sostenere l'erroneità dell'omesso esame della prescrizione, ma la questione è rimasta assorbita.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
ha tipizzato l'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, limitandolo ai casi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio specifico previsto dalla norma.
art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021
ha introdotto nell'ordinamento l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973.
richiamato per il termine di 40 giorni nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, nella prospettiva della tutela recuperatoria.
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio specifico che fondano l'interesse ad agire tipizzato.
richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio specifico per il contribuente.
art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato come riferimento ai soggetti pubblici rilevanti ai fini del pregiudizio da iscrizione a ruolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente dimostra un interesse ad agire concreto e tipizzato; in mancanza, l'azione di accertamento negativo della pretesa risultante dal ruolo è inammissibile.
- L'interesse ad agire in materia di estratto di ruolo ha natura dinamica e va valutato fino alla decisione, anche tenendo conto di sopravvenienze normative applicabili ai giudizi pendenti.
- Nel rito del lavoro il giudice può e, quando necessario, deve esercitare poteri istruttori officiosi per acquisire elementi utili a chiarire i fatti controversi, senza essere rigidamente vincolato alle preclusioni probatorie delle parti.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per censurare violazioni o nullità processuali, ma solo per l'omesso esame di fatti storici decisivi.
- Quando la legge tipizza i casi in cui l'invalidità della notificazione di una cartella giustifica la tutela giurisdizionale, fuori da tali ipotesi il debitore deve utilizzare i rimedi propri contro gli atti esecutivi o cautelari previsti dall'ordinamento.
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