Cassazione Civile, Ordinanza n. 20698/2024 del 25/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente di una fondazione operante nel settore culturale. I fatti contestati consistevano nell’avere effettuato riprese fotografiche del posto di lavoro senza autorizzazione datoriale, nell’aver stampato un considerevole numero di pagine in modo ritenuto contrario al buon uso delle risorse aziendali e nel non avere fornito spiegazioni al datore di lavoro. I giudici di merito avevano ritenuto tali condotte certamente antigiuridiche e in violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e osservanza dei doveri di ufficio, ma non di gravità tale da giustificare il licenziamento, reputando sproporzionata la sanzione espulsiva. La Corte d’appello aveva quindi applicato la tutela indennitaria prevista dall’art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, quantificando l’indennità in diciotto mensilità. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, chiedendo l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, comma 4, sostenendo in sintesi che la condotta, pur non idonea a integrare giusta causa, fosse riconducibile a una fattispecie del CCNL punita con sanzione conservativa (in particolare l’esecuzione negligente del lavoro affidato); ha inoltre denunciato motivazione apparente, violazione delle norme contrattuali collettive, omessa pronuncia su questioni relative a un preteso doppio procedimento disciplinare e alla tempestività del recesso. La fondazione ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando che i giudici di merito non avessero valorizzato precedenti disciplinari della dipendente e contestando a sua volta la misura dell’indennità. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, ha accolto il terzo motivo del ricorso principale della lavoratrice, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché applichi il principio secondo cui, quando la condotta accertata sia sussumibile in una previsione contrattuale sanzionata in via conservativa, trova applicazione l’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 anche se la clausola collettiva è elastica o generale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo del ricorso principale della lavoratrice, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso l’applicabilità della tutela di cui all’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. Ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale della fondazione, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi e ha disposto il rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha affermato che, poiché la stessa Corte territoriale aveva accertato una condotta non grave ma comunque riconducibile alla violazione degli obblighi contrattuali previsti dal CCNL, essa andava sussunta nella clausola collettiva che punisce l’esecuzione negligente del lavoro affidato con sanzione conservativa, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro per la denuncia di motivazione apparente, ma il motivo sul punto non è stato accolto per effetto dell’accoglimento di altro motivo.
Invocato per lamentare l’omessa pronuncia su alcune domande, motivo dichiarato assorbito.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la valutazione disciplinare, ma il motivo è stato rigettato.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di giusta causa, ma il motivo è stato rigettato.
art. 220 CCNL Terziario del 18.7.2008
Prevede gli obblighi del lavoratore di osservare scrupolosamente i doveri di ufficio e di conservare diligentemente i materiali aziendali; la condotta è stata ritenuta violativa di tali obblighi.
art. 225 CCNL Terziario del 18.7.2008
Richiamato per la sanzione espulsiva; la Corte di cassazione ha escluso che la condotta dovesse necessariamente essere ricondotta a questa fattispecie, reputando invece applicabile una previsione sanzionata conservativamente.
La Corte ribadisce che, se la condotta è sussumibile in una previsione contrattuale punita con sanzione conservativa, si applica il comma 4; diversamente, il comma 5.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base dei motivi di violazione di legge proposti nei ricorsi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Base della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato nei principi sul sindacato di legittimità sulla valutazione di proporzionalità, nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Usato per dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.
Indicata come base del rito e della disciplina modificativa dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Statuto dei lavoratori; in particolare l’art. 18 è la norma centrale sulla tutela applicabile in caso di licenziamento illegittimo.
Richiamata per la modifica dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In materia di licenziamento disciplinare, la selezione tra tutela reintegratoria attenuata e tutela meramente indennitaria dipende dalla possibilità di sussumere il fatto accertato in una previsione del contratto collettivo punita con sanzione conservativa; se tale sussunzione è possibile, si applica l’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970.
- La sussunzione della condotta concreta in una clausola collettiva elastica o generale che preveda una sanzione conservativa è consentita e non si risolve in un autonomo giudizio di proporzionalità della sanzione da parte del giudice, ma nell’attuazione del principio di proporzionalità già operata dalle parti sociali.
- Quando il giudice di merito abbia già accertato che la condotta del lavoratore non è grave al punto da giustificare il recesso, ma è comunque antigiuridica e in violazione degli obblighi contrattuali, egli deve verificare se essa rientri in una fattispecie disciplinare conservativa del CCNL prima di escludere la reintegrazione.
- Il giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva è tipicamente riservato al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo per radicali vizi motivazionali o per omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
- Nel giudizio sulla giusta causa non è sufficiente dedurre in cassazione una diversa ponderazione degli elementi fattuali; occorre indicare un fatto storico decisivo trascurato dal giudice di merito, idoneo a mutare con certezza l’esito della controversia.
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