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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20694/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia riguarda il prelievo operato da una cassa previdenziale privatizzata su un trattamento pensionistico di vecchiaia già liquidato, qualificato dall’ente come contributo di solidarietà introdotto in via regolamentare e deliberativa. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittime le trattenute e condannato l’ente alla restituzione delle somme indebitamente prelevate nei limiti della prescrizione; la corte d’appello aveva confermato. In cassazione l’ente ha proposto tre motivi: (1) violazione di norme sulla privatizzazione e sull’autonomia regolamentare delle casse, nonché dell’art. 115 c.p.c. e delle disposizioni statutarie e regolamentari, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà applicato alla pensione; in subordine, deduceva la mancata applicazione del contributo dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 201/2011 per il biennio 2012-2013; (2) ancora sulla base dell’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011, contestava il rigetto della domanda subordinata, assumendo che l’"inerzia" dell’ente dovesse ritenersi integrata dall’illegittimità sopravvenuta delle proprie delibere; (3) censurava l’applicazione della prescrizione decennale, invocando quella quinquennale per i ratei pensionistici e norme speciali in materia di prescrizione delle prestazioni previdenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui le casse previdenziali privatizzate, pur dotate di autonomia normativa, non possono introdurre con regolamento o delibera un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, perché tale prelievo costituisce una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost., e non un criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Ha inoltre escluso che l’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 possa essere invocato dalla cassa, poiché il contributo dell’1% presuppone la mancata adozione tempestiva delle misure richieste o il parere negativo dei ministeri vigilanti, e non la successiva declaratoria di illegittimità di misure comunque adottate. Infine, ha confermato che per l’azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute si applica la prescrizione ordinaria decennale, non quella quinquennale, poiché il credito restitutorio nasce dall’indebita trattenuta e non dalla riliquidazione di ratei già esigibili. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente al pagamento di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 c.p.c., in ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, artt. 1 e 2

    Le casse privatizzate hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma nei limiti del decreto e della natura pubblica dell’attività svolta; i loro poteri regolamentari non consentono di introdurre prelievi incompatibili con la disciplina primaria.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12

    È norma imperativa che consente interventi sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del pro rata, ma non autorizza l’introduzione di un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763

    La modifica non è stata interpretata come fonte di potere per imporre prestazioni patrimoniali imposte; resta estranea alla legittimazione del contributo di solidarietà in esame.

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488

    "si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine"

    La sanatoria interpretativa riguarda atti finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo termine e non copre un contributo di solidarietà temporaneo e provvisorio, estraneo ai criteri di calcolo della pensione.

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, comma 24, lett. b), conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    "un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento"

    Il contributo dell’1% opera solo se le casse non adottano entro il termine le misure richieste ovvero se interviene parere negativo dei ministeri vigilanti; non si applica quando la cassa abbia adottato misure poi dichiarate illegittime.

  • art. 23 Cost.

    Il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta e dunque può essere introdotto solo dalla legge.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nel ricorso, ma non ritenuto decisivo ai fini della legittimità del prelievo regolamentare.

  • art. 3 Cost.

    Non sussiste una questione di legittimità costituzionale in relazione alla diversa disciplina della prescrizione, data la non assimilabilità del credito restitutorio ai ratei pensionistici arretrati.

  • art. 9 Cost.

    Richiamato nel ricorso, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato nel ricorso, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza rilievo decisivo nel rigetto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Censura formulata per violazione di legge in relazione a tutti e tre i motivi di ricorso.

  • art. 2946 c.c.

    Per il credito restitutorio derivante da trattenute illegittime si applica la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale dei ratei periodici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; non si applica quando è controverso l’ammontare della pensione o si agisce per la differenza indebitamente trattenuta.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di prescrizione, senza mutare l’esito.

  • d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47-bis

    La disciplina quinquennale dei ratei arretrati non si applica perché la fattispecie non è una riliquidazione pensionistica ma un credito da indebita trattenuta.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di definizione del giudizio conforme alla proposta non accettata, può essere applicata la condanna alla somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende anche senza difese degli intimati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione accelerata conforme alla proposta non accettata legittima l’applicazione della sanzione di cui all’art. 96 c.p.c.

Massime di principio

  • Le casse previdenziali privatizzate possono adottare provvedimenti regolamentari solo nei limiti tracciati dalla legge primaria: non è consentito introdurre, con fonte sublegislativa, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, perché tale prelievo costituisce una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
  • Le disposizioni che consentono interventi sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e sul principio del pro rata non si estendono ai prelievi applicati su pensioni già definitivamente quantificate; occorre distinguere tra modifica del criterio di calcolo e trattenuta successiva sul rateo.
  • La norma che prevede, in via eccezionale, un contributo di solidarietà dell’1% a carico dei pensionati opera solo al ricorrere dei presupposti testualmente previsti, cioè la mancata adozione tempestiva delle misure richieste o il parere negativo dei ministeri vigilanti; non è possibile equiparare a tali presupposti la mera illegittimità successivamente accertata di misure comunque adottate.
  • Quando si agisce per la restituzione delle somme indebitamente trattenute su una pensione in forza di un prelievo illegittimo, il credito non coincide con il singolo rateo pensionistico e non è soggetto alla prescrizione quinquennale dei ratei periodici; si applica la prescrizione ordinaria decennale.
  • La prescrizione quinquennale delle prestazioni previdenziali arretrate presuppone che il credito sia liquido ed esigibile, cioè già posto nella disponibilità dell’avente diritto; se l’ammontare complessivo della prestazione è contestato, il termine resta quello ordinario decennale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiPrescrizioneRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàPrimato del diritto dell'Unione europea

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