Cassazione Civile, Ordinanza n. 20696/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001. La lavoratrice, già collaboratrice amministrativa presso una Provincia con inquadramento B3, posizione economica B5 del comparto enti locali, è transitata nei ruoli della giustizia amministrativa. L'amministrazione di destinazione l'ha inquadrata come Assistente amministrativo Area II, fascia F2. La Corte d'appello ha invece riconosciuto la fascia F3, ritenendo che dovessero essere valorizzate anche le progressioni economiche maturate nell'amministrazione di provenienza e non solo lo stipendio iniziale, oltre a ritenere irrilevanti l'accettazione del contratto individuale e la rinuncia a ulteriori pretese. Con il ricorso per cassazione le amministrazioni hanno dedotto violazione degli artt. 30, commi 2-bis e 2-quinquies, e 45 d.lgs. 165/2001: sostenevano che l'equiparazione fosse stata correttamente effettuata prendendo a riferimento il trattamento complessivo e che, in ogni caso, la fascia attribuita non potesse superare lo stipendio base iniziale del comparto di provenienza; richiamavano anche la clausola contrattuale di accettazione e rinuncia, specificamente approvata ex art. 1341 c.c., e sostenevano l'inconferenza del d.P.C.m. 26 giugno 2015 perché successivo alla mobilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha corretto solo la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui questa aveva richiamato direttamente il d.P.C.m. 26 giugno 2015, precisando che tale decreto non era applicabile alla vicenda perché riferito alle procedure di mobilità avviate successivamente alla sua entrata in vigore. Per il resto, la Corte ha confermato che, nella mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001, il dipendente deve essere inquadrato nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute nell'amministrazione di provenienza, tenendo conto delle progressioni economiche già maturate; il successivo trattamento economico del comparto di destinazione opera dopo l'iscrizione nel nuovo ruolo, senza legittimare il riferimento al solo stipendio iniziale del comparto di provenienza. La doglianza relativa all'accettazione del contratto e alla rinuncia è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, non essendo il contenuto dei contratti individuali riportato nel ricorso né emergente dalla sentenza impugnata. Le spese sono state poste a carico delle amministrazioni ricorrenti.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. 165/2001
commi 1, 2-bis, 2-quinquies
Il trasferimento per mobilità comporta l'inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute nell'amministrazione di provenienza; il dipendente trasferito conserva anzianità, qualifica e trattamento economico, mentre dopo l'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione si applica il trattamento del comparto di destinazione.
art. 45 d.lgs. 165/2001
Richiamato dai ricorrenti come norma sul trattamento economico del pubblico impiego, ma non ritenuto decisivo per negare il diritto al corretto inquadramento nella posizione economica di provenienza.
art. 1406 c.c.
Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni viene ricondotto alla cessione del contratto, con conseguente continuità del rapporto e necessità di individuare il corretto inquadramento sulla base della posizione posseduta nell'ente di provenienza.
art. 1341 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'efficacia della clausola di accettazione e rinuncia specificamente approvata per iscritto, ma la Corte non ne esamina il merito perché il relativo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura fondata sull'avvenuta accettazione del contratto individuale è dichiarata inammissibile perché il contenuto di tali contratti non era stato riportato nel ricorso né risultava dalla sentenza impugnata.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata, precisando l'erroneità del richiamo diretto al d.P.C.m. 26 giugno 2015.
art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001
La neutralità finanziaria non opera come criterio generale per comprimere l'inquadramento economico corrispondente alla posizione posseduta nella P.A. di provenienza; è richiamata solo per l'ipotesi di vacanza in area diversa.
art. 30, comma 2-quinquies, d.lgs. 165/2001
Dopo il trasferimento al dipendente si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico del comparto di destinazione, ma ciò non altera il diritto al corretto inquadramento iniziale nella posizione economica corrispondente a quella di provenienza.
d.P.C.m. 26 giugno 2015
Le tabelle di corrispondenza ivi previste si applicano solo alle procedure di mobilità avviate successivamente alla sua entrata in vigore e quindi non disciplinano direttamente la vicenda esaminata.
Massime di principio
- Nella mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche, il dipendente deve essere inquadrato nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle maturate nell'amministrazione di provenienza, senza che l'ente di destinazione possa limitarsi a considerare lo stipendio iniziale depurato delle progressioni economiche già conseguite.
- Il trattamento economico da prendere a riferimento nella fase di inquadramento non può essere ricostruito in modo atomistico ignorando gli incrementi economici già consolidati nel rapporto originario, quando tali incrementi incidono sulla posizione economica di provenienza.
- La successiva applicazione del trattamento del comparto di destinazione opera dopo il trasferimento e non può essere usata per comprimere la posizione economica riconosciuta in sede di equiparazione iniziale.
- Le clausole del contratto individuale e le rinunce ad ulteriori pretese possono essere efficaci solo se il loro contenuto è specificamente allegato e dimostrato nel giudizio di legittimità; in difetto, la censura è inammissibile per violazione del requisito di specificità del ricorso per cassazione.
- Un atto normativo o regolamentare sopravvenuto che disciplina le tabelle di equiparazione non è applicabile retroattivamente alle procedure di mobilità già avviate, salvo espressa previsione in tal senso.
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