Cassazione Civile, Ordinanza n. 20695/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano emessa in giudizio di rinvio, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a un dirigente con funzioni di direttore generale e aveva riconosciuto in suo favore le conseguenti indennità. Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto riesaminare nel merito la legittimità del recesso alla luce dei principi vincolanti già enunciati dalla Cassazione, senza limitarsi ad affermarne la completa illegittimità. La società ha quindi contestato il modo in cui il giudice di rinvio avrebbe dato esecuzione al principio di diritto fissato dalla precedente sentenza di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura formulata sotto l'art. 360, n. 5 c.p.c. non rispettava i rigorosi limiti fissati dalla giurisprudenza di legittimità, poiché non individuava un preciso fatto storico decisivo asseritamente omesso, ma mirava in sostanza a una rivalutazione del merito e della ricostruzione fattuale. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 384 c.p.c., osservando che la Corte d'appello si era conformata al dictum vincolante della precedente cassazione, fondato sui medesimi fatti già accertati, in ordine sia alla non rilevanza disciplinare della condotta contestata sia alla non configurabilità, di per sé, della giustificatezza del licenziamento del direttore generale che eserciti in modo non pretestuoso il dissenso nelle sedi proprie e con modalità non diffamatorie. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
il vizio di motivazione ex n. 5 è ammissibile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una nuova valutazione del merito o delle prove.
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può discostarsene quando i fatti accertati non siano suscettibili di diverso apprezzamento.
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato per l'interpretazione restrittiva del vizio motivazionale in cassazione secondo i canoni ermeneutici generali.
art. 366 c.p.c.
il ricorso deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso e la sua decisività.
art. 369 c.p.c.
impone l'onere di deposito e specificazione degli atti rilevanti a supporto del motivo di ricorso.
art. 2392 c.c.
richiamato come sede propria del dissenso del dirigente/amministratore, che può esercitarsi non pretestuosamente e senza contenuti diffamatori o offensivi.
art. 2396 c.c.
richiamato dalla precedente decisione di cassazione come riferimento alle modalità previste dall'ordinamento per la segnalazione di possibili illeciti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito; è necessario indicare uno specifico fatto storico, principale o secondario, decisivo e realmente omesso.
- L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare il fatto omesso, il dato probatorio che lo supporta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e, se i fatti accertati non consentono una diversa ricostruzione, deve applicarlo senza riaprire il merito.
- Per un dirigente che rivesta anche funzioni apicali societarie, l'esercizio non pretestuoso del dissenso nelle sedi previste dall'ordinamento, con modalità non offensive o diffamatorie, non integra automaticamente giusta causa o giustificatezza del licenziamento.
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